Contributo “perequativo”, peggioramento del risultato d'esercizio almeno del 30%

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Contributo “perequativo”, peggioramento del risultato d'esercizio almeno del 30%

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 1, commi da 16 a 27, del D.L. n. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021 ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto ad una particolare categoria di soggetti investiti da un calo del reddito nel 2020 rispetto al 2019.

Il beneficio, in particolare, è rivolto ai titolari di partita Iva attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, che:

  • abbiano conseguito un ammontare di ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1 lett. a) e b del Tuir) o compensi (di cui all’articolo 54, comma 1 del Tuir) non superiore a 10 milioni di euro.
  • abbiano rilevato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 almeno pari al “30%” rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (si tratta della misura minima del calo definita dal decreto 12.11.2021).

Sempre sul piano soggettivo, si rammenta che restano fuori dalla possibilità di accedere al beneficio:

  • i soggetti la cui partita IVA risulti “non attiva” al 26 maggio 2021;
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir.

Ulteriore condizione essenziale per accedere al contributo è l’aver trasmesso telematicamente il Modello Redditi 2021 entro il 30 settembre 2021, oltre l’aver regolarmente trasmesso il Modello Redditi 2020.

Ciò detto, andiamo ad analizzare le principali indicazioni sul tema.

Campi delle dichiarazioni dei redditi

Stante la preventiva presentazione del modello redditi entro il 30 settembre, la disposizione normativa demanda ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l'individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio, nonché le modalità operative e i termini per la presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo.

Questo provvedimento è stato emanato lo scorso 4 settembre 2021.

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2020 e 2019, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto la seguente tabella riepilogativa:

MODELLO

TIPOLOGIA REDDITO

CAMPO

730

Reddito agrario

Prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) rigo 2 – (somma di tutte le colonne 3 dei righi da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati in cui in colonna 2 risultano indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di colonna 10)

 

REDDITO

PERSONE FISICHE

Reddito agrario

RA23, col. 12 + (RS6, col. 3 + RS7, col. 3 per i quali RS1, col. 1 = “RA”)

Contabilità ordinaria

RF63, col. 1

Contabilità semplificata

RG31, col. 1

Lavoro autonomo

RE21, col. 3

regime vantaggio / forfetario

LM8, col. 1 + LM36, col. 1

Reddito di allevamento animali, produzione di vegetali e di attività agricole connesse

RD14, col. 1

 

 

REDDITO

SOCIETA’ PERSONE

Contabilità ordinaria

RF63, col. 1 +/– RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ)

Contabilità semplificata

RG31, col. 1 (modulo n. 1)

Lavoro autonomo

RE21, col. 1

Reddito di allevamento animali, produzione di vegetali e di attività agricole connesse

RD14, col. 1

Società in regime di Tonnage tax

RJ15, col. 1 + RJ15, col. 2 + RJ14, col. 3

Reddito agrario

RA27, col. 12

REDDITO

SOCIETA’ CAPITALI

Reddito d’impresa

RF63, col. 1

Società sportive dilettantistiche

RF70, col. 2 + RF71, col. 1

Società in regime di Tonnage tax

1) RJ15, col. 1 se presente il quadro RJ ma non il quadro RF 2) RF63, col. 1 se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ

REDDITO

ENTI NON COMMERCIALI

Contabilità ordinaria

RF63, col. 1

Contabilità semplificata

RG31, col. 1

Contabilità pubblica

RC 8, col. 1

Lavoro autonomo

RE21, col. 1

Reddito di allevamento animali, produzione di vegetali e di attività agricole connesse

RD14, col. 1

Reddito agrario

RA52, col. 10

Determinazione del contributo

Per quanto concerne la determinazione dell’ammontare del contributo al fondo perequativo, una volta ottenuta l’autorizzazione della commissione UE, il decreto ministeriale del 12.11.2021 (che, ad oggi, attende ancora la pubblicazione in gazzetta ufficiale) ha definito:

a) la percentuale da prendere a riferimento ai fini del peggioramento del risultato economico d’esercizio;

b) la percentuale da applicare ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto.

Nello specifico, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando:

  1. alla “differenza” tra il risultato economico dell’esercizio 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019
  2. “ridotta” di tutti i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, ossia:
  • contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio” (art. 25 del D.L. n. 34/2020);
  • contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani” (artt. 59 e 60 del D.L. n. 104/2020);
  • contributi a fondo perduto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020)
  • contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale” (art. 2 del D.L. n. 172/2020)
  • contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni” (art. 1 del D.L.n. 41/2021)
  • contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”, ovvero il “raddoppio” del CFP “Sostegni” (art. 1, D.L. 73/2021, commi da 1 a 3)
  • contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis”, ovvero quello basato sul calo di fatturato “aprile/marzo” (art. 1, D.L. n. 73/2021, commi da 5 a 13)

 le seguenti misure percentuali:

Ricavi/compensi 2019

% da applicare alla differenza

Non superiori a 100.000 euro

30%

Tra 100.000 e 400.000 euro

20%

Tra 400.000 euro e 1 milione di euro

15%

Tra 1 milione e 5 milioni di euro

10%

Tra 5 e 10 milioni di euro

5%

Quindi, una volta determinata la base di calcolo (se positiva) si procede alla determinazione del contributo spettante, applicando le suddette percentuali. E’ chiaro che non spetta alcun contributo se l'ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall'Agenzia è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d'imposta 2019. In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Il testo normativo si riferisce, poi, ai contributi “eventualmente riconosciuti” dall’Agenzia Entrate; occorrerà, pertanto, tener conto di quanto risulta dal portale “Fatture e Corrispettivi” dell'Agenzia Entrate, nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. E’ chiaro che dovranno essere considerati questi contributi che hanno avuto un esito positivo dall’istruttoria (in caso di presentazione dell’istanza) ove, se “automatici” hanno ricevuto l’accreditamento dell’ammontare previsto direttamente sul conto corrente.

Da ultimo si ricorda che, ai fini del contributo in esame, risultano applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del D.L. n.41/2021.

Procedura e adempimenti dichiarativi

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di una apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento. Tuttavia, anche se - ad oggi - non è ancora nota la data a partire dalla quale si potrà procedere all’invio delle domande, appare utile anticipare la verifica dei conteggi in modo da essere pronti non appena sarà disponibile l’istanza da inviare. Si ricorda che l'istanza – da inviare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica - può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n.322/1998, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia.

Detta istanza, inoltre, potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 31.12.2020 (modello redditi 2021) è stata presentata entro il 30.9.2021 (la scadenza inizialmente fissata al 10 settembre dal comma 24 dell’art. 1 del D.L. 73/2021 è stata prorogata al 30 settembre dal D.P.C.M. 7.09.2021). Laddove il modello dichiarativo sia presentato “oltre” il termine del 30.9.2021, relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 ed al 31.12.2020, i relativi dati non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in essi indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

Nel caso in cui i dati risultanti dai modelli dichiarativi portino a condizioni "peggiorative" per il contribuente (e, quindi, un contributo più basso rispetto a quello iniziale), l'Agenzia delle Entrate terrà conto di tali nuovi dati ai fini dell’erogazione del minor contributo spettante.

 Ma vediamo nel dettaglio le diverse situazioni possibili.

Dichiarazioni

correttive

nei termini

i dati risultanti dalle dichiarazioni correttive presentate entro il 30.11.2021 non rilevano ai fini del contributo se il beneficio calcolabile in base ai dati in esse contenuti risulta superiore a quello determinabile con i dati della dichiarazione presentata entro il 30 settembre. Fermo restando il diritto ad accedere contributo.

Ciò che rileva quindi è il differenziale tra i dati reddituali.        

Dichiarazioni integrative presentate oltre  30 novembre

In caso dichiarazioni “integrative” presentate oltre il 30 novembre 2021, con modello originario inviato entro il 30 settembre, nessun valore verrà attribuito ai dati reddituali laddove da questi derivi un ammontare del contributo spettante superiore a quello calcolabile con la dichiarazione presentata a settembre. E’ chiaro che laddove si tenga conto di tali valori nella compilazione dell’istanza è possibile che l’Agenzia delle Entrate proceda al recupero dell’eccedenza di contributo erogata in base ai dati dichiarati entro il 30 settembre. Diverso sarebbe il caso in cui l’integrativa con comporti modifiche nei dati reddituali ma sia diretta alla correzione di errori formali.

Un chiarimento ufficiale sul punto appare auspicabile.

Dichiarazioni relative al 2019

I dati reddituali risultanti dalle dichiarazioni integrative relative al periodo d’imposta 2019 presentate entro 30.09.2021 risultano rilevanti ai fini della determinazione del contributo. Diversamente, le integrative presentate successivamente al 30 settembre non assumono rilevanza se dai dati in essa riportati deriva un maggiore contributo erogabile, rispetto all’ammontare risultante dalla precedente modello dichiarativo.

Omessa dichiarazione

L’omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 inibisce l’accesso al contributo a fondo perduto.

Erogazione del contributo e irrilevanza fiscale

Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto dall’Agenzia, alternativamente:

  • mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto richiedente;
  • sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante F24.

In ogni caso, il contributo è erogato nel rispetto dei requisiti e dei massimali previsti per gli aiuti di stato e non assume rilevanza – per espressa disposizione normativa – ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. 

 Il contributo perequativo, infatti, come per misure analoghe:

  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
  • non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Quadro Normativo

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