Controlli bancari a briglia sciolta

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La Cassazione, con la sentenza n. 2821 del 7 febbraio 2008, respingendo il ricorso di un contribuente, afferma che è legittimo l’accertamento basato sui conti correnti bancari senza che l’accertato sia mai stato chiamato dall’Ufficio imposte per fornire spiegazioni. Il contraddittorio sin dalla fase dell'accertamento, si spiega, è mera facoltà dell’Amministrazione tributaria e non già un obbligo per la stessa, come detta l’articolo 32 del Dpr 600/1973.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 – Controlli bancari a briglia sciolta – Alberici

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