Controllo di gruppo solo per 3 società su 100

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Dai dati diffusi da Unioncamere relativi a uno degli aspetti fondamentali della riforma del diritto societario e cioè il “controllo di gruppo” emergono risultati poco confortanti. Su 34.175 società che dichiarano di essere sottoposte a direzione e controllo, 33.558 sono Spa e Srl (a fronte di un numero complessivo di 1.231.086) e di queste solo il 2,7% ammette di essere sottoposta a controllo e direzione da parte di un altro ente. Tutto ciò accade perché la riforma del diritto societario non ha previsto una definizione di direzione e coordinamento da inserire nel Codice civile, ma piuttosto ha dato priorità all’esercizio di fatto di un’attività di controllo. Due sole le presunzioni nei casi di società tenute al consolidamento dei bilanci o di quelle in cui un’altra società dispone dei voti esercitabili in assemblea o che può esercitare un’influenza dominante (art. 2359 C.C.). Al di fuori di queste ipotesi, si riscontrano molteplici fattispecie che di fatto sfociano nell’indeterminatezza e compromettono la segnalazione. Invece, sulla base della riforma del diritto societario, la società sottoposta a direzione e controllo da parte di un’altra deve dichiarare la sua soggezione ed essere inserita in una sezione speciale del registro imprese. Di questo controllo se ne può trovare traccia nella nota integrativa al bilancio dove va inserito un prospetto riepilogativo dei conti della capogruppo. Per garantire la correttezza dell’attività di coordinamento è prevista la possibilità di un’azione di responsabilità da esercitare da parte dei soci della controllata nei confronti degli amministratori della capogruppo in tutti i casi il loro operato ha compromesso la redditività e il valore della partecipazione. In caso di cattiva gestione è assicurato il diritto di recesso, che non coinvolge però le società quotate.
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