Convivenza blocca espulsione

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Convivenza blocca espulsione

La convivenza di uno straniero con una cittadina italiana, riconosciuta con “contratto di convivenza” di cui alla recente Legge n. 76/2016, è ostativa all’espulsione dello straniero medesimo, a titolo di misura alternativa alla detenzione. E detta causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, prima sezione penale, annullando l’ordinanza con cui veniva disposta l’espulsione dal territorio italiano di un cittadino straniero - quale misura sostitutiva da applicarsi nell'ultimo biennio di pena ai condannati privi di titolo di soggiorno – che aveva tuttavia opposto lo stato di convivenza more uxorio con una cittadina italiana.

Parificazione coniuge/persona civilmente unita

Il Supremo Collegio ricorda in proposito la recente emanazione della Legge 76/2016, accolta dall'opinione pubblica e dagli operatori e teorici del diritto come disciplina epocale, con la quale sono state riconosciute e disciplinate positivamente nel nostro ordinamento sia le unioni tra persone dello stesso sesso che quelle di fatto tra eterosessuali.

La finalità con detto provvedimento perseguita, è quella di parificare – pur distinguendo le discipline specifiche – la nozione di coniuge con quella di persona unita civilmente. E ciò, specificamente, attraverso l’introduzione del c.d. “contratto di convivenza”.

Il Provvedimento in questione ha inoltre avuto cura di stabilire il principio generale secondo cui, ove nelle leggi dello Stato compaia il termine “coniuge”, questo deve intendersi riferito anche alla persona civilmente unita mediante contratto di convivenza. Ed analoga parificazione è esplicitamente contenuta in riferimento alle facoltà riconosciute al coniuge dall’ordinamento penitenziario.

Tutto ciò non può non riverberarsi – conclude la Corte con sentenza n. 44182 del 18 ottobre 2016 – sulla regolamentazione della fattispecie in esame, non potendosi negare al cittadino straniero la possibilità di acquisire lo status familiare riconosciuto dalla legge ai fini in discorso. Da qui la necessità di annullare l’ordinanza di espulsione con rinvio al Tribunale di sorveglianza. 

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