Coop, per i cinque anni vale la data del rogito

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L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 67/E del 17 marzo, sostiene che chi vende l’abitazione principale prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del rogito, e non dalla data di assegnazione o di consegna al socio, nel caso di acquisto effettuato per assegnazione da parte di una coop, perde i benefici fiscali “prima casa”. Si tratta di una interpretazione piuttosto rigorosa, dato che il caso riguarda proprio l’assegnazione di alloggi da parte di cooperativa, cosa che normalmente fa attribuire particolare importanza al momento dell’assegnazione, mentre il rogito rappresenta solo una formalizzazione di una situazione già consolidata. A sostegno di tale tesi si può richiamare l’articolo 98 del Testo unico dell’edilizia economica e popolare che dispone che la consegna “conferisce al socio tutti gli obblighi e i diritti di legge”. Analogamente, proprio il fatto che la posizione del socio si considera consolidata al momento dell’assegnazione fa scattare anche esplicite conseguenze fiscali: si è sempre sostenuto, infatti, che l’Ici e l’Irpef siano dovute dall’assegnatario dal giorno dell’assegnazione e quindi anche prima del rogito. Stupisce, dunque, il fatto che se gli obblighi dell’assegnatario scattano dal momento dell’avvenuto trasferimento, lo stesso discorso non possa valere anche per quanto riguarda la decorrenza del termine di decadenza dell’agevolazione “prima casa”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Prima casa, decadenza dal rogito - Rosati

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