Corretta determinazione del valore degli immobili all’estero per il calcolo dell’Ivie

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Con l’approssimarsi della scadenza del 9 luglio 2012 (l’8 luglio cade di domenica) per il versamento, senza interessi, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 (anche unificati) e IRAP 2012, i contribuenti restano ancora alle prese con calcoli e dubbi relativi ai vari tributi.

In particolare, desta perplessità la ricerca del valore catastale degli immobili posseduti all’estero, per i quali a partire dal 2011 è dovuta l’Ivie: Imposta sul valore degli immobili situati all’estero.

L’imposta, dovuta per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, si calcola in proporzione alla quota posseduta e rapportata ai mesi di possesso ed è quantificata nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile; la stessa non è dovuta qualora l’importo dell’imposta così calcolata non superi complessivamente 200 euro.

Si ricorda che tale imposta è stata introdotta dall’articolo 19 del Decreto legge n. 201/2011 e che i contribuenti che ne sono assoggettati devono compilare una apposita sezione del quadro RM del modello Unico e trasmetterlo all’agenzia delle Entrate, anche se la dichiarazione dei redditi è avvenuta tramite il modello 730. L’imposta è dovuta in un’unica soluzione entro il 9 luglio 2012, mediante modello F24, e tramite l’utilizzo di due codici tributo a tal fine istituiti: si tratta del codice “4041” e del codice “4042”.

Uno dei problemi più grandi per i contribuenti alle prese con i calcoli è, però, quello della corretta individuazione del valore catastale degli immobili su cui calcolare l’imposta. Tale valore è ottenuto dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, si fa riferimento al valore di mercato del luogo in cui è situato l’immobile al 31 dicembre di ogni anno. In tale costo si dovrebbero far rientrare anche gli oneri accessori di diretta imputazione (imposte, spese notarili, ecc.), ma proprio questo aspetto non è ancora ben chiaro e attende ulteriori conferme ufficiali da parte dell’agenzia delle Entrate.

In particolare, i dubbi restano aperti soprattutto nel caso in cui gli immobili su cui pagare l’Ivie si trovano all’estero: in Paesi appartenenti alla Ue o in quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda e Norvegia), che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

In tali circostanze, può risultare difficile trovare il “valore catastale” su cui calcolare l’importo della tassa da versare. I contribuenti, infatti, devono verificare a proprie spese se nelle normative dei paesi esteri in cui ha sede l’immobile esiste un valore “catastale” simile a quello a cui fa riferimento la normativa italiana e assumerlo come base di calcolo. In assenza di ulteriori specificazioni da parte delle Entrate potrebbe essere opportuno utilizzare il criterio ordinario del “costo” anche in questi paesi per evitare complicazioni.

Per gli immobili situati nei Paesi Ue e in Norvegia e Islanda, il credito d’imposta ammesso in deduzione dall’Ivie è pari alle imposte estere di natura patrimoniale o reddituale che gravano sull’immobile, a patto che esse non siano già state riconosciute come credito d’imposta in base all’articolo 165 del Tuir.
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