Costi “esteri”, rimedi ridotti

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L’articolo 110 del Tuir – inserito nel Testo unico dal decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, e che titola: “Norme generali sulle valutazioni” -  contiene, nel comma 10, la previsione:

Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. ...”.

La regola dispone la generale indeducibilità delle spese che derivino da operazioni intercorse con soggetti fiscalmente domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Ue ed aventi regimi fiscali privilegiati. Ma – come recita il successivo comma 11 – in presenza di particolari esimenti (come lo svolgimento da parte delle imprese d’un’attività commerciale effettiva o la rispondenza delle operazioni ad un effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle stesse) è possibile dedurre i costi che ne derivano, purché ne venga data separata indicazione in dichiarazione.

In base ai predetti commi, non è quindi possibile la sanatoria relativa alle operazioni non indicate in dichiarazione, poiché solo la presentazione di una dichiarazione integrativa consente il “perdono” di eventuali violazioni relative alle operazioni “black list”.         

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