CPB 2025-2026: scadenza e nuovi codici Ateco

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Si avvicina la scadenza del termine per aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026, fissata al 30 settembre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Possono aderire soltanto i contribuenti ISA che non hanno già partecipato al primo biennio e che possiedono il punteggio minimo richiesto. È inoltre prevista la possibilità di correggere i dati ISA tramite dichiarazione integrativa, entro il 31 ottobre 2025, purché sussistano oggettive giustificazioni.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 236 del 10 settembre 2025, ha fornito importanti chiarimenti: il semplice cambio del codice attività ATECO, se derivante esclusivamente dall’aggiornamento della classificazione, non comporta la cessazione automatica dal CPB, salvo che sia effettivamente variata l’attività esercitata.

Adesione al CPB 2025-2026: cosa sapere

Il conto alla rovescia è iniziato: per aderire al Concordato Preventivo Biennale relativo al biennio 2025-2026 c’è tempo fino al 30 settembre 2025 per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare. La finestra non riguarda tutti i contribuenti, ma solo coloro che nel 2024 hanno svolto in via prevalente un’attività nei settori per i quali sono stati approvati gli ISA – quindi agricoltura, manifattura, servizi, professioni e commercio – e che non hanno già aderito al primo biennio 2024-2025.

Per i soggetti IRES con esercizio “a cavallo d’anno” il calendario è leggermente diverso: il termine coincide con l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Chi può entrare nel concordato

Non basta voler aderire: servono alcuni requisiti ben precisi. In particolare:

  • bisogna applicare gli ISA in via ordinaria, senza rientrare in regimi esclusi come il forfettario o il regime di vantaggio;
  • l’attività svolta deve essere tra quelle coperte dagli ISA;
  • non si può già aver aderito al CPB per il biennio 2024-2025, dato il vincolo biennale;
  • è necessario raggiungere un livello minimo di affidabilità fiscale, che di norma corrisponde a un punteggio ISA pari almeno a 8;
  • la posizione fiscale e contributiva deve essere “pulita”: al 30 settembre 2025 non si possono avere debiti superiori a 5.000 euro (accertati e non più contestabili). Se ci sono rateizzazioni attive e regolari, questi importi non rilevano.

Correggere i dati ISA: un’arma a doppio taglio

C’è poi la questione della dichiarazione integrativa. Può capitare che, a causa di errori o omissioni, il punteggio ISA non raggiunga la soglia richiesta. In questi casi è possibile inviare un’integrativa “a favore” entro il 31 ottobre 2025, per correggere i dati e consentire all’Agenzia delle Entrate di rielaborare il profilo di affidabilità.

Questa opportunità, confermata dalla circolare AE 9/E del 24 giugno 2025, è molto utile, ma va usata con cautela. Le modifiche devono essere giustificate da documentazione contabile e riscontrabili in modo oggettivo. Se l’Agenzia accerta che i dati sono stati manipolati senza fondamento, si rischia la decadenza dal concordato, il recupero delle imposte, le sanzioni e persino un peggioramento del profilo di rischio fiscale.

Come aderire (o revocare l’adesione)

Per trasmettere l’adesione ci sono due strade:

  • la modalità congiunta, cioè l’invio del modello CPB insieme alla dichiarazione dei redditi e al modello ISA;
  • la modalità disgiunta, che prevede l’invio separato del frontespizio della dichiarazione dei redditi, barrando l’apposita casella “Comunicazione CPB”. In questo caso, però, entro il 31 ottobre occorre completare la dichiarazione dei redditi e trasmettere anche il modello ISA.

Se ci si ripensa, è possibile revocare l’adesione già presentata, ma sempre entro la scadenza del 30 settembre (o, per i soggetti IRES con esercizio non coincidente, entro il nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio).

Attenzione alla posizione fiscale

Chi vuole sfruttare questa opportunità deve ricordare che non basta rispettare le date. È fondamentale verificare la propria posizione fiscale e contributiva, perché eventuali debiti oltre i 5.000 euro, non saldati o regolarizzati, impediscono l’accesso al concordato.

Sono giorni preziosi per chi sta cercando di “ripulire” la propria fedina fiscale, magari con una rateizzazione: meglio non ridursi all’ultimo momento, perché i tempi tecnici delle istruttorie rischiano di far sfumare la possibilità di aderire.

Nuovi codici Ateco e concordato: possibile uscita dall’accordo?

Secondo l’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato la risposta n. 236 del 10 settembre 2025, il passaggio ai nuovi codici Ateco e ai relativi modelli Isa non mette in discussione la permanenza nel concordato preventivo biennale, a patto che l’attività dell’impresa resti la stessa. L’invito, però, è a non perdere tempo: la nuova classificazione Ateco va adottata subito, già con le dichiarazioni fiscali relative al 2024 da presentare nel 2025.

Studiamo la questione.

Cambio di codice Ateco

Una società operante come intermediaria nel settore del noleggio auto, che percepisce provvigioni per l’attività svolta senza offrire direttamente il servizio di noleggio, ha posto un dubbio all’Agenzia delle Entrate.

Fino al 2024 l’impresa utilizzava un codice Ateco non perfettamente aderente alla propria attività, in quanto non esisteva una classificazione specifica. Con l’entrata in vigore della nuova tabella Ateco 2025, è stato introdotto un codice ad hoc per questa tipologia di servizi, al quale è collegato anche un diverso modello Isa.

La questione posta riguarda quindi la possibilità che il passaggio al nuovo codice e al nuovo Isa, pur in assenza di un reale cambiamento dell’attività economica, possa far scattare la causa di cessazione dal concordato preventivo biennale prevista dal decreto legislativo n. 13/2024.

Quando cessa l’efficacia del concordato preventivo biennale

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che disciplina le regole in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (CPB), stabilisce all’articolo 21 i casi in cui l’accordo perde validità.

In particolare, il concordato non è più efficace a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle condizioni previste dalla norma. Una di queste riguarda il cambiamento dell’attività svolta dal contribuente durante il biennio rispetto a quella esercitata nell’anno precedente l’avvio del concordato.

La cessazione, però, non si applica se la nuova attività rientra comunque sotto lo stesso indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) previsto dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Su questo punto è intervenuta anche la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, la quale ha chiarito che per i contribuenti che applicano gli ISA e accedono al CPB, il concordato cessa di produrre effetti solo se vi è un cambiamento effettivo dell’attività. Diversamente, se il nuovo codice attività comporta l’applicazione dello stesso ISA, non si determina alcuna interruzione.

Nelle FAQ del 28 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a chiarire un dubbio: se un contribuente che ha aderito al concordato per il biennio 2024-2025 cambia codice Ateco nel corso del 2025, a seguito dell’introduzione della nuova classificazione Ateco 2025, ciò comporta o meno la cessazione automatica dal CPB prevista dall’art. 21 del decreto 13/2024.

La risposta è stata netta: il semplice aggiornamento del codice attività non determina, da solo, l’interruzione del concordato. Questo perché la norma stabilisce che la cessazione scatta solo se vi è un effettivo cambiamento dell’attività rispetto a quella esercitata nell’anno precedente, mentre non si verifica quando la nuova classificazione comporta l’applicazione dello stesso indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA).

Anche laddove il nuovo codice Ateco conduca a un diverso ISA, l’Agenzia chiarisce che ciò non implica automaticamente la fine del concordato, a condizione che l’attività concreta del contribuente resti invariata. In altre parole, l’aggiornamento della tabella Ateco 2025 rappresenta una modifica formale e non sostanziale, che non altera la validità del CPB.

Continuità con il CPB

Dalle indicazioni fornite emerge che:

  • se l’attività esercitata durante il biennio concordatario è la stessa già svolta nell’anno precedente, non si determina la cessazione del concordato preventivo biennale (art. 21, comma 1, lett. a, D.lgs. n. 13/2024);
  • se l’attività cambia ma resta soggetta allo stesso indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA), il concordato non perde efficacia;
  • anche nel caso in cui il codice Ateco venga aggiornato con la nuova classificazione 2025 e comporti l’applicazione di un diverso ISA, ciò non comporta automaticamente l’interruzione del CPB, a condizione che l’attività effettivamente svolta dal contribuente non subisca modifiche sostanziali.

Con la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025 è stato chiarito che, dal 1° aprile 2025, tutti i soggetti interessati devono adottare i nuovi codici Ateco nelle dichiarazioni e negli atti inviati all’Agenzia delle Entrate. L’aggiornamento della classificazione non obbliga a presentare una dichiarazione di variazione dei dati (ex art. 35 e 35-ter DPR 633/1972 e art. 7, c. 8, DPR 605/1973), ma in occasione della prima comunicazione utile – o se previsto da norme specifiche – occorre indicare i codici in linea con la nuova tabella.

Per quanto riguarda le dichiarazioni IVA 2025, presentate dal 1° aprile, è possibile utilizzare ancora i vecchi codici Ateco 2007 (aggiornati al 2022) oppure già i nuovi codici Ateco 2025, segnalando la scelta con il codice “1” nella casella “Situazioni particolari”.

Applicando questi principi al caso concreto, l’impresa istante dovrà adottare sin da subito il nuovo codice attività 77.51.00 (“Intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di automobili, autocaravan e rimorchi”), collegato all’ISA EG61U, e non più il codice 47.92.21 (associato al vecchio ISA DM09U). Questo perché, diversamente dalla dichiarazione IVA, nel Modello Redditi 2025 non è ammesso continuare a utilizzare i vecchi codici.

In definitiva, l’Agenzia chiarisce che non sussiste il rischio di cessazione del CPB per il biennio 2025-2026: la continuità è garantita dal nuovo codice Ateco e dal relativo ISA, a patto che l’attività concreta rimanga la stessa.

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