Crediti d’imposta e novità per le imprese nella Legge di Bilancio 2018

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Crediti d’imposta e novità per le imprese nella Legge di Bilancio 2018

Tra le numerose novità fiscali per le imprese contenute nella Legge di Bilancio 2018 spicca, in particolare, un consistente numero di agevolazioni concesse nella forma di crediti d’imposta rivolte, ad esempio, agli stabilimenti termali cui viene esteso il bonus già previsto per la riqualificazione delle strutture alberghiere, alla formazione del personale dipendente, alla promozione di prodotti e servizi culturali, ai costi di consulenza per l’ammissione in Borsa, all’acquisto di prodotti derivati da materie plastiche miste.

Nel testo della legge non mancano le misure per le imprese: si va dalle proroghe, come quella relativa al super e iper ammortamento, a novità come l’istituzione dell’imposta sulle transazioni digitali (Web tax) e all’obbligatorietà della fatturazione elettronica tra privati (a partire dal 2019). Altre misure riguardano la disciplina Iva delle operazioni infragruppo e gli incentivi per il recupero dell’edilizia sportiva. Si analizzano di seguito alcune tra le più interessanti.

 

Super e Iper ammortamento

Tra le proroghe, quella relativa all’ormai noto super e iper ammortamento, ovvero la maggiorazione delle quote di ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

Il super ammortamento spetta anche per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto di almeno il 20% del costo complessivo.

Vi sono sei mesi in più per l’iper ammortamento, l’agevolazione infatti è valida anche con riferimento agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019, nel rispetto comunque delle condizioni sopra viste.

E’ stato, infine, aggiornato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper ammortamento, includendovi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.

 

Fatturazione elettronica tra privati

Dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatorio emettere fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio (Sid) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati in Italia.

L’obbligo non riguarda i soggetti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio.

In caso di omissione è prevista la sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva (dal 90 al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro ovvero in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo).

Dal 1° gennaio 2019 si dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (operazioni transfrontaliere), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

È prevista una specifica sanzione amministrativa (2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre) in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, la sanzione è ridotta alla metà, nel limite di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, avviene la trasmissione corretta dei dati.

Sempre dal 1° gennaio 2019 è abrogato l’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro).

E’ anticipato al 1° luglio 2018 l’obbligo della fatturazione elettronica per le fatture relative:

 

  • a cessioni di benzina o di gasolio (utilizzati come carburanti);
  • a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione.

 

Sempre dal 1° luglio 2018 entrerà in vigore l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori.

 

Da quella stessa data, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva, dovranno essere documentati con fattura elettronica.

 

NB! - Sono esclusi dall’obbligo di certificazione gli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professioni.

 

Relativamente alla deducibilità e detraibilità Iva delle spese per carburante, queste saranno possibili soltanto se i relativi pagamenti avverranno tramite carte di credito, bancomat o prepagate, di conseguenza sono abrogate le disposizioni che disciplinavano l’obbligo di tenuta della scheda carburante.

 

E’ previsto per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio, tramite sistemi di pagamento elettronico. Il credito è utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

 

Ai soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro vengono ridotti a due anni i termini di decadenza per gli accertamenti con modalità che saranno previste con decreto ministeriale.

Da tale beneficio sono esclusi coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, a meno che non abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

 

L’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati che verranno acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché con i dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, potrà mettere a disposizione degli esercenti arti e professioni e dei soggetti in contabilità semplificata:

 

  • gli elementi necessari per predisporre i prospetti di liquidazione periodica Iva;
  • una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi;
  • le bozze degli F24.

 

NB! - Per coloro che si avvarranno degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia, verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti.

 

Società sportive dilettantistiche

Tra le novità previste nell’ambito sportivo, abbiamo la nascita della società sportiva dilettantistica.

Le attività sportive appunto dilettantistiche potranno essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie disciplinate dal titolo V del libro quinto del codice civile (società semplice, Snc, Sas, Spa, Sapa, Srl). Per tali soggetti riconosciuti dal Coni, l’Ires è ridotta alla metà.

Lo statuto delle nuove società deve contenere:

 

  • nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
  • nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  • il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
  • l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea in Scienze motorie.

 

L’Iva ridotta al 10% è estesa ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva, a titolo occasionale o continuativo, in impianti gestiti da tali società.

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi diversi, mentre quelli stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

Operazioni infragruppo

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato la disciplina delle operazioni Iva infragruppo, in particolare è stato modificato l’articolo 70-quinquies del D.P.R. 633/72 che prevede che per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate:

 

  • da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano come effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
  • nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte;
  • nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte;
  • da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

La base imponibile delle predette operazioni, in presenza di un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali e, se le prestazioni sono effettuate senza corrispettivo, si applicano le disposizioni in tema di operazioni svolte senza corrispettivo.

 

Imposta sulle transazioni digitali (Web Tax)

A partire dal 2019 entrerà in vigore una nuova imposta sulle transazioni digitali, relative alle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti in Italia (esclusi i “forfettari” e chi adotta il regime fiscale di vantaggio) nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate in Italia: meglio nota come Web Tax.

 

NB! - Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

 

L’aliquota prevista è del 3% sul valore della singola transazione ovvero sul corrispettivo dovuto per le prestazioni rese al netto dell’Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3mila unità.

L’imposta è prelevata all’atto del pagamento del corrispettivo dai committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui chi effettua la prestazione indichi nella fattura relativa alla prestazione (o altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura) di non superare il limite di transazioni previsto.

L’imposta va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo. Si dovrà attendere un decreto per individuare le prestazioni di servizi da assoggettare al nuovo tributo.

 

Credito d’imposta per la formazione

Come indicato in premessa, la Legge di Bilancio 2018 contiene un sostanzioso pacchetto di agevolazioni sotto forma di crediti d’imposta a favore delle imprese, alcuni dei quali confermati o ampliati, altri di nuova introduzione. Tra questi ultimi rientra quello relativo alle spese di formazione nel settore delle tecnologie.

Il credito è rivolto a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Hanno diritto al credito d’imposta le imprese che sostengono nel corso del 2018 costi per attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie.

Devono essere in particolare svolte attività formative per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0 quali:

 

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

 

Le conoscenze oggetto delle attività formative agevolabili devono, ai fini del beneficio, essere applicate negli ambiti elencati nell’allegato A alla legge di bilancio (vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione).

Sono invece escluse le spese sostenute per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese relative al costo del personale dipendente per il periodo della formazione, esso inoltre è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300mila euro per ogni beneficiario.

 

Il credito d’imposta:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando viene conclusa la formazione;
  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap;
  • non concorre alla determinazione del rapporto che rileva per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti;
  • non soggiace ai limiti di utilizzabilità attualmente previsti;
  • si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.

 

I costi sostenuti dall’impresa dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio.

Le imprese non soggette alla revisione legale dovranno avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione.

Il revisore legale (o il professionista responsabile della revisione legale), che ha assunto l’incarico, è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore.

Per le imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5mila euro.

Un decreto ministeriale avrà il compito di adottare le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

 

NB! - Non sono soggette alla certificazione le imprese che hanno il bilancio revisionato.

 

Al revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione, si applicano le sanzioni penali previste per il consulente tecnico nell’ambito del processo civile.

 

Imprese culturali e creative

Un altro credito d’imposta istituito è quello per le imprese culturali e creative. Il credito spetta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Le imprese culturali e creative secondo quanto previsto dal legislatore sono le imprese che:

 

  • svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia, in uno Stato Ue o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;
  • sono soggetti passivi d’imposta in Italia hanno come oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali.

 

Per prodotti culturali si intendono invece i beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione a esso collegati.

 

Le imprese beneficiarie possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti stabiliti in materia di aiuti de minimis, credito che:

 

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
  • non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24.

 

Sarà necessario attendere i decreti ministeriali che adotteranno le disposizioni relative:

 

  • alla procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa;
  • alla definizione di prodotti e servizi culturali e creativi;
  • al monitoraggio per il rispetto dei limiti di spesa e alle tipologie di spesa ammissibili;
  • alle procedure per l’ammissione al beneficio;
  • ai limiti massimi della spesa agevolabile;
  • ai criteri per la verifica e l’accertamento dell’effettività delle spese sostenute;
  • ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi;
  • alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.

Il credito è riconosciuto nel limite di spesa di 500mila euro per il 2018 e di un milione di euro per il 2019 e il 2020.

 

Consulenza per la quotazione delle PMI

Alle piccole e medie imprese viene riconosciuto un credito d’imposta sulle spese sostenute per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi di negoziazione.

Per l’individuazione delle Pmi destinatarie dell’agevolazione, il legislatore rinvia espressamente alla definizione contenuta nella normativa europea che prende in considerazione tre criteri: numero di occupati, fatturato annuo, bilancio annuale.

Ricordiamo che la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuale non supera i 43 milioni di euro.

Sono piccole imprese, invece, quelle con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

 

Il credito d’imposta:

 

  • è riconosciuto alle piccole è medie imprese che successivamente al 1° gennaio 2018, avviano una procedura di ammissione alla quotazione con la condizione che abbiano ottenuto l’ammissione;
  • è attribuito fino ad un importo massimo di 500mila euro, nella misura del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020;
  • è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea che disciplina le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno Ue e, in particolare, dalle disposizioni che disciplinano gli aiuti alle Pmi per servizi di consulenza.

 

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Lo stesso non concorre alla formazione del reddito, della base imponibile Irap e non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi e non soggiace ai limiti di utilizzabilità attualmente previsti (limite annuale di 250mila euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta ex articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi - 700mila euro - ex articolo 34, legge 388/2000).

Anche in questo caso, un decreto dovrà individuare le procedure per l’ accesso al beneficio, i casi di esclusione, la documentazione richiesta, i controlli previsti, i casi di revoca.

 

Investimenti nel Mezzogiorno

Alcuni crediti d’imposta già presenti sono stati incrementati, è il caso del bonus investimenti al Sud, la Legge di Bilancio ha infatti incrementato di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione.

Il credito è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) in relazione all’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Per fruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è stato emanato un nuovo modello utilizzabile già dallo scorso 11 gennaio, adeguato alla più recente normativa europea (Regolamento Ue 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017), che è intervenuta sui regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti stabilendo in particolare:

 

  • la soppressione della disposizione che escludeva dal campo di applicazione degli aiuti i beneficiari che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti agli investimenti, avevano chiuso una stessa attività o un’attività analoga nello spazio economico europeo See o che avevano in programma di farlo entro due anni dal completamento dell’investimento;
  • l’introduzione di una nuova regola che obbliga il beneficiario di aiuti a confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale, per il quale è richiesto l’aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e a impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.

 

Incentivato il riciclaggio delle plastiche miste

Con lo scopo di incrementare e incentivare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, viene riconosciuto alle imprese un credito d’imposta del 36% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

Il credito d’imposta:

 

  • spetta per gli anni 2018, 2019 e 2020;
  • è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20mila euro per ciascun beneficiario, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento;
  • non concorre alla formazione del reddito, non concorre alla determinazione della base imponibile Irap, non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi;
  • è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24 obbligatoriamente telematico, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il suddetto credito è utilizzabile a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolati.

 

Agevolata la vendita di libri al dettaglio

Anche le librerie beneficeranno di un credito d’imposta che sosterrà la vendita di libri al dettaglio. L’agevolazione è riconosciuta agli esercenti attività commerciali che operano appunto nel settore della vendita al dettaglio di libri con codice Ateco principale:

 

  • 47.61 - Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati o;
  • 47.79.1 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

A partire da quest’anno spetta un credito d’imposta riconosciuto nel limite di spesa di 4 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Il credito è parametrato agli importi pagati per Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri, alle eventuali spese di locazione o ad altre spese che saranno individuate da un decreto ministeriale, tenendo anche conto dell’assenza di librerie nel territorio comunale.

L’importo è stabilito nella misura massima di 20mila euro per gli esercenti di librerie, che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, e di 10mila euro per gli altri esercenti.

Anche questo credito è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi. Analogamente agli altri crediti, lo stesso si potrà utilizzare solo in compensazione, con il modello F24 telematico.

 

Riqualificazione di stabilimenti termali

Beneficeranno delle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta anche gli stabilimenti termali con l’estensione agli stessi del Tax credit per le strutture ricettive, vale a dire il credito d’imposta previsto per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. L’agevolazione è rivolta anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Con la disciplina originaria in vigore fino al 31 dicembre 2016, il credito d’imposta era riconosciuto, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, nella misura del 30% delle spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell’efficienza energetica nonché per l’acquisto di mobili e componenti di arredo, sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino a un massimo di 200mila euro.

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato l’agevolazione anche agli anni 2017 e 2018, potenziandone la misura al 65% e includendo nel novero dei beneficiari anche le strutture che svolgono attività agrituristica.

 

Ammodernamento impianti sportivi

Oggetto della Legge di Bilancio 2018 è anche il recupero del patrimonio sportivo pubblico con una specifica misura che riconosce un credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate ad interventi di restauro e/o ristrutturazione di impianti sportivi (“bonus sport”).

Possono beneficiare di tale bonus tutte le imprese, a prescindere dalla forma adottata e dall’attività esercitata.

Il beneficio è riconosciuto nella forma di credito d’imposta, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il credito d’imposta è determinato in misura pari al 50% delle suddette erogazioni liberali fino a 40.000 euro.

In ogni caso il beneficio non può essere superiore al 3 per mille dei ricavi annui dell’impresa.

Il "bonus sport" può essere utilizzato dalle imprese in tre quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione tramite modello F24. In base alle regole generali sulla compensazione dei crediti tributari, l’utilizzo del credito d’imposta rende obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Chi riceve le erogazioni liberali ha l’obbligo di comunicare l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, inoltre deve essere effettuata idonea pubblicità di tali erogazioni.

Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori, e una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate, all'Ufficio per lo Sport.

 

Quadro Normativo

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017

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