Crediti vincolati nel gruppo

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Ribadisce l’Agenzia fiscale, con la risoluzione 180 di ieri interpretativa del medesimo principio chiarito nella 26/E del 30 gennaio scorso, che le eccedenze provenienti da società “di comodo” (o “non operative”, in quanto non realizzati ricavi e proventi almeno pari a quelli minimi indicati dalla legge 724 del 1994) non sono utilizzabili in compensazione, neppure parzialmente. Nello specifico, il documento delle Entrate precisa che i crediti Iva delle dette società restano congelati anche nel caso che si aderisca alla liquidazione di gruppo. La controllante riverserà quindi gli importi (i crediti) compensati in corso d’anno (con debiti apportati da altre partecipanti), se la società che ha trasferito il credito è risultata, a consuntivo, non operativa.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Sanzioni a rimborso - Ricca

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