Bonus affitti esteso, stesso codice tributo per la compensazione

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Bonus affitti esteso, stesso codice tributo per la compensazione

L’articolo 4 del Decreto Sostegni bis ha esteso il periodo di applicabilità del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all’articolo 28 del Dl n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio).

L’Agenzia delle Entrate, con una FAQ aggiornata in data 11 giugno, ha specificato quale codice tributo deve essere indicato nel modello F24 per utilizzare in compensazione il suddetto credito d’imposta da parte del beneficiario.

Per l’Agenzia il codice non cambia e resta lo stesso istituito dalla risoluzione n. 32/E dell'8 giugno 2020.

Decreto Rilancio, nuovo credito d’imposta locazioni per imprese e professionisti

Il Decreto Rilancio (art. n. 28) ha istituito un apposito tax credit a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, il bonus affitti è riconosciuto ai soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ed è pari:

  • al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività;

  • al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili;

  • la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico ricettive.


Il suddetto credito di imposta spetta alle strutture alberghiere, termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta rispettivamente, nelle misure del 20% (locazione di immobili a uso non abitativo) e del 10% (affitto d’azienda).

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni; inoltre esso, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Sostegni bis, esteso il bonus affitti ai primi 5 mesi del 2021

L'articolo 4 del Decreto legge n. 73 del 2021 (Sostegni bis) ha esteso il credito d’imposta locazioni, dopo l’intervento della Legge di bilancio 2021 che aveva ampliato la portata del tax credit fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che ne godevano, quindi, da marzo 2020 (o aprile se stagionali).

Il Sostegni bis è intervenuto su due fronti:

  • prorogando il credito d’imposta, per altre 3 mensilità (fino al 31 luglio 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti;

  • estendendo ulteriormente il credito d’imposta locazioni, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti.

In virtù proprio di questa continuità, è stato sollevato il dubbio all’Agenzia delle Entrate circa l’utilizzabilità in compensazione il credito d’imposta da parte del beneficiario.

FAQ Entrate, stesso codice tributo per il bonus affitti 2021

Specifica l’Agenzia, nella FAQ pubblicata l’11 giugno 2021, che per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (ex art. 28 decreto “Rilancio”) al fine di contenere gli effetti negativi collegati all'emergenza epidemiologica, anche a seguito delle successive disposizioni del Sostegni bis che ne hanno esteso il periodo di applicazione ai mesi del 2021, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/2020.

Inoltre, ricorda la risposta che la fruizione del bonus deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

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