Custodia cautelare in carcere solo se il pericolo è concreto e anche attuale

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La commissione Giustizia della Camera, nella seduta del 28 novembre 2013, ha concluso l'esame delle proposte di modifica al Codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Il relativo testo di riforma dovrà essere approvato, con voto finale, dalla commissione per poi approdare in Aula, alla Camera, il prossimo 9 dicembre 2013.

Con le nuove norme, la misura della custodia in carcere potrà essere disposta solamente entro precisi presupposti. In primo luogo, dovranno essersi rivelate inadeguate tutte le altre misure coercitive o interdittive, da applicare anche cumulativamente. Inoltre, il carcere potrà essere disposto solo in caso di pericolo di fuga o di reiterazione del reato che sia concreto e anche “attuale”.

In particolare, il pericolo non potrà essere desunto solo dalla semplice gravità e modalità del delitto ma occorrerà soffermarsi anche su elementi ulteriori, come ad esempio gli eventuali precedenti, i comportamenti e le caratteristiche della personalità dell'imputato. In ogni caso, nel provvedimento di applicazione della misura della custodia il giudice non potrà più limitarsi a richiamare gli atti del pubblico ministero, dovendo anche dare conto con autonoma motivazione delle ragioni per cui gli argomenti della difesa sono stati disattesi.

Il carcere e gli arresti domiciliari, inoltre, non dovranno essere disposti quando si ritiene di concedere la condizionale o la sospensione dell'esecuzione della pena. In caso di delitti di mafia e associazione terroristica, invece, resta la presunzione assoluta di idoneità della misura carceraria mentre per altri gravi delitti, come omicidio o violenza sessuale, vale una presunzione relativa; la misura carceraria, ossia, non viene disposta se si dimostra che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altri strumenti.

Per quel che concerne le misure interdittive quali la sospensione della potestà dei genitori, la sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio, il divieto di esercitare attività professionali, si segnala un allungamento dei relativi termini di durata dagli attuali 2 mesi a 12 mesi.

Modificata anche la disciplina del procedimento per il riesame delle misure cautelari personali. Il tribunale avrà 30 giorni per depositare le motivazioni, a pena di perdita di efficacia della misura cautelare. L'ordinanza con cui viene disposta la misura dovrà essere annullata quando il giudice non abbia motivato il provvedimento, o non abbia valutato tutti gli elementi a lui sottoposti.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Custodia cautelare più difficile - Negri
  • ItaliaOggi, p. 25 – Niente più manette facili a chi attende il giudizio – D'Alessio

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