Danno per mancata percezione dei canoni futuri, anche se si agisce per la risoluzione

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Il locatore può chiedere il risarcimento del danno per mancata percezione dei canoni futuri, anche se non ha agito per la condanna all’adempimento di controparte, bensì per la risoluzione del rapporto di locazione.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 2865 del 13 febbraio 2015, cassando la pronuncia con cui la Corte d’Appello, a fronte dell’intervenuta risoluzione della locazione, non aveva riconosciuto al locatore il lamentato danno per la mancata percezione di canoni futuri.

La Corte territoriale, nel respingere la domanda, adduceva in particolare come il ricorrente avrebbe dovuto a tal fine agire per l’adempimento del conduttore moroso, piuttosto che per la risoluzione del contratto.

Ha viceversa sostenuto la Cassazione, con la pronuncia in esame, come invece non si possa negare detto risarcimento, anche se la parte abbia agito per la risoluzione ed ottenuto lo scioglimento del vincolo contrattuale, qualora la risoluzione da sola, come nel caso in questione, non sia sufficiente a mettere la parte non inadempiente nella stessa condizione in cui si sarebbe trovata se non vi fosse stato alcun inadempimento.

E tra i danni risarcibili vi sono, per l’appunto, anche quelli da “mancato guadagno” che siano conseguenza immediata e diretta dell’evento risolutivo e qui individuabili nell’incremento patrimoniale netto che il locatore avrebbe conseguito se avesse continuato a percepire i canoni dopo la risoluzione.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 15 - Risoluzione anticipata: il moroso paga i danni – P. Mac.

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