Decesso del legale in corso di causa. Il compenso spetta al figlio avvocato

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Decesso del legale in corso di causa. Il compenso spetta al figlio avvocato

Con sentenza n. 12642 depositata il 18 giugno 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha cassato con rinvio la pronuncia di secondo grado, nell'ambito di una controversia promossa da un'associazione professionale di avvocati (padre e figlio) per la corresponsione del compenso.

In particolare, la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda sull' assunto che nel corso del giudiizio fosse intervenuto il decesso dell'avvocato padre, che aveva inizialmente promosso il giudizio "anche disgiuntamente" con l'avvocato figlio, in proprio e quale rappresentante dell'associazione professionale – studio legale.

Per cui, a detta dei giudici di merito, il legale figlio (con duplice veste di parte sostanziale e difensore di sé stesso), nonostante l'omessa interruzione del giudizio per effetto del decesso, sarebbe stato semmai legittimato ad agire per il proprio credito, e non anche per il compenso dovuto al genitore defunto, per le prestazioni rese in via esclusiva.

La Cassazione tuttavia non si è rivelata dello stesso avviso, premettendo che il decesso della parte sostanziale nel corso del giudizio, se non dichiarato ai fini interruttivi ex art. 300 c.p.c., non fa venir meno l'efficacia della sentenza nei confronti degli eredi.

Appare dunque evidente – a detta della Cassazione – la contraddizione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, nel dichiarare, da una parte, irrilevante l'omessa interruzione del giudizio per effetto del decesso, e dall'altra, per contro, la carenza di legittimazione ad causam dell'altro avvocato costituito nel proseguire il giudizio; e ciò anche in assenza di qualsiasi eccezione al riguardo da parte degli eredi costituitisi in appello, che hanno anzi dimostrato di volersi avvalere della sentenza di primo grado, loro favorevole.

Non senza aggiungere che l'avvocato figlio ed erede del defunto era comunque legittimato a proseguire il giudizio, restando sanata la omessa integrazione del contraddittorio verso gli altri eredi, per effetto della loro rinunzia implicita alla relativa eccezione in sede di gravame.  

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