Decreto Crescita, facilitato l’accesso al Reddito di Cittadinanza

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Decreto Crescita, facilitato l’accesso al Reddito di Cittadinanza

Ampliato il numero di fruitori dell’ISEE corrente, allargando di conseguenza anche l’accesso al Reddito di Cittadinanza. La novità, contenuta nel D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 58/2019 (cd. Decreto Crescita), persegue l’obiettivo di rendere meno rigidi i requisiti per ottenere l’indicatore provvisorio e venire incontro alle esigenze di quei cittadini cui è mutata, in peggio, la situazione economica.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il comunicato stampa del 28 giugno 2019, che introduce le ultime novità in tema di ISEE a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 della predetta legge. La nuova disciplina è entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione (30 giugno 2019).

ISEE corrente, novità “Decreto Crescita”

Il Dpcm n. 159/2013, recante la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, stabiliva che l'ISEE corrente poteva essere chiesto se si verificava la concomitanza di due eventi:

  • da un lato, la situazione reddituale del nucleo familiare che subiva un'oscillazione negativa superiore al 25%;
  • dall'altro, la variazione della situazione lavorativa di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, avvenuta nei 18 mesi precedenti la richiesta.

Adesso, con il “Decreto Crescita”, i requisiti diventano alternativi e si aggiunge un'ulteriore opportunità rispetto a quelle originarie e che migliora la situazione per i richiedenti.

Nello specifico, oltre alle fattispecie previste dal Dpcm n. 159/2013, possono richiedere l'indicatore provvisorio quelle famiglie in cui uno dei componenti perde il lavoro - o un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario esente da Irpef - oppure se la situazione reddituale del nucleo familiare non dovesse cambiare del 25%, un'eventualità che può ricorrere in numerosi casi.

Inoltre, il provvedimento fissa la validità dell’ISEE corrente in 6 mesi, anziché 2 come da disciplina previgente. Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi della variazione.

ISEE ordinario, doppia opzione di calcolo

È stata introdotta, altresì, la doppia opzione di calcolo per l'ISEE ordinario, utilizzabile se più conveniente. In particolare, il Decreto Crescita ha modificato il co. 4 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 147/2017 secondo cui per il calcolo dell'ISEE ordinario devono essere considerati i patrimoni ed i redditi del secondo anno precedente.

Dall'entrata in vigore della norma, la richiesta potrà riferirsi a quelli del primo anno precedente se più convenienti per i cittadini. In questo modo, in virtù del nuovo scenario normativo, si risolvono i problemi per i richiedenti il Reddito di Cittadinanza che avevano lavorato nel 2017 cui, di fatto, era precluso l'accesso al beneficio.

Se, infatti, per richiedere il Reddito di Cittadinanza si doveva far riferimento all'ISEE dell'anno precedente, chi aveva appena perso il lavoro non rientrava nei requisiti di reddito necessari. Al contrario, la valutazione delle domande sulla base del reddito corrente consentirà ai disoccupati in situazioni particolari, dunque anche se percettori di sussidio o disoccupati da oltre 18 mesi, di ottenere il Reddito di Cittadinanza.​

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