Decreto Genova. Dal MiSE le linee guida per la moratoria sui mutui

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Decreto Genova. Dal MiSE le linee guida per la moratoria sui mutui

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le linee guida per l’applicazione dell’art. 43 del Decreto Genova (DL n. 109/2018), che prevede una moratoria sulle rate e possibilità di arrivare ad una transazione per coloro che si trovano in difficoltà.

La norma del Decreto Genova consente di ottenere una sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate, con un allungamento dei piani di ammortamento fino a tutto il 2026, e di ottenere una transazione sul debito complessivo per un importo non inferiore al 25%.

Ad essere interessati sono i beneficiari di finanziamenti e mutui agevolati - in origine giovani under 35 e donne che hanno avviato nuove attività imprenditoriali - che si trovano in uno stato di temporanea crisi.

Possono essere sospese fino al 30/06/2019 le sole quote capitale delle rate scadute e non pagate al 30/06/2018 e che fanno parte dei piani di ammortamento originari.

Può essere rimodulato:

  • il debito a scadere successivo al 30/06/2018 relativo ai piani di ammortamento originari;
  • la posizione debitoria relativa ai piani oggetto di risoluzione contrattuale.

Gli ammessi e gli esclusi

I soggetti ammessi sono coloro:

  • che si trovano in stato di morosità;
  • che sono stati oggetto di risoluzione contrattuale;
  • che si trovano in regola con i pagamenti alla data del 30/06/2018.

Non vi possono aderire, invece, coloro che hanno ricevuto la delibera di revoca delle agevolazioni e chi, alla data del 30/06/2018, ha un contenzioso legale.

Moratoria

I soggetti morosi devono corrispondere gli interessi corrispettivi e moratori, maturati alla data del 30/06/2018, al momento dell’accettazione dell’istanza del nuovo piano.

Le rate scadute in linea capitale e non pagate al 30/06/2018 nonché le rate in linea capitale ricomprese nell’anno di moratoria (dal 01/07/2018 al 30/06/2019) verranno inserite in un nuovo piano a rate semestrali con decorrenza 01/07/2019 e primo pagamento al 31/12/2019.

Per quanto attiene ai contratti oggetto di risoluzione contrattuale, tutto l’importo oggetto di risoluzione contrattuale sarà inserito in un nuovo piano di ammortamento, con decorrenza 1/07/2019 e primo pagamento al 31/12/2019. Al momento dell’accettazione dell’istanza del nuovo piano, dovranno essere corrisposti gli interessi decorrenti dalla data di risoluzione contrattuale e fino al 30/06/2018.

Per coloro che si trovano in regola con i pagamenti alla data del 30/06/2018, le rate in linea capitale ricomprese nell’anno di moratoria (dal 01/07/2018 al 30/06/2019) verranno incluse in un nuovo piano a rate semestrali con decorrenza 01/07/2019 e primo pagamento al 31/12/2019.

Transazione

Ne possono beneficiare i soggetti in concordato preventivo con continuità aziendale, concordato in bianco, accordi di ristrutturazione ai sensi della Legge Fallimentare, procedure di sovra-indebitamento ai sensi della Legge 3/2012 che prevede una continuità aziendale del soggetto.

La transazione riguarda coloro che sono interessati da recupero del credito per morosità, esecuzioni, opposizioni a decreto ingiuntivo e a ingiunzioni e cartelle di pagamento.

Oggetto di transazione può essere il debito comprensivo di sorte capitale, interessi, ed interessi di mora alla data di accettazione della proposta transattiva.

La proposta di transazione non potrà essere di importo inferiore al 25% del debito residuo comprensivo di sorte capitale, interessi, ed interessi di mora alla data di accettazione della proposta transattiva.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’8 novembre 2018 - Decreto Genova: interventi a sostegno di aziende in crisi e dipendenti in difficoltà – Moscioni

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