Decreto ingiuntivo opponibile al fallimento, solo se esecutivo

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Decreto ingiuntivo opponibile al fallimento, solo se esecutivo

In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione, che si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere ex art. 153 disp. att. c.p.c., consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di controllo del contraddittorio, che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo di ingiunzione, ed a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà, non è passato in giudicato formale e sostanziale e non è dunque opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente. Ciò, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ex art. 52 Legge fallimentare.

E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 29975 del 13 dicembre 2017, rigettando il ricorso di una banca, avverso la pronuncia che aveva respinto la sua opposizione allo stato passivo nei confronti del Fallimento di una S.r.l.. A nulla è valso, per la banca ricorrente, affermare che il decreto ingiuntivo azionato non era stato opposto e che lo stesso era stato munito di formula di esecutorietà, sia pure dopo la dichiarazione di apertura del fallimento.

 

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