Definitivi i modelli Iva e Iva base. Tutte le novità dal 2024

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Definitivi i modelli Iva e Iva base. Tutte le novità dal 2024

Sono i primi modelli dichiarativi ad essere ufficialmente pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, insieme alle relative istruzioni: si tratta dei modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

I due dichiarativi Modello Iva 2024 e Modello Iva base 2024 sono stati approvati con il provvedimento n. 8230/2024, firmato dal Direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in data 15 gennaio 2024.

Rispetto alla versione in bozza che era stata pubblicata il 22 dicembre, i modelli Iva definitivi presentano alcune significative novità: in particolare, nella versione definitiva trovano collocazione alcune delle previsioni contenute nel D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, recante la razionalizzazione e semplificazioni delle norme in materia di adempimenti e collegato alla Riforma fiscale.

Il modello Iva è stato aggiornato per accogliere le novità normative del 2023; inoltre, ravvisata l’opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA, è stato approvato anche il Modello IVA BASE/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2024.

Nello specifico, sono stati approvati:

a) Modello IVA/2024 composto da:

- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;

b) Modello IVA BASE/2024 composto da:

- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

Modello Iva 2024, novità e conferme nella versione definitiva

Il modello Iva 2024 è stato ritoccato in linea con le modifiche normative e per semplificarne la compilazione.

In primo luogo, sono stati rimodulati i righi dei quadri VE e VF, dal momento che a seguito del mancato rinnovo della misura del 9,5% per gli animali vivi della specie suina e bovina, nel 2023 sono tornate applicabili le percentuali fissate in via ordinaria, ossia:

  • il 7%, per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo;
  • il 7,3%, per le cessioni di animali vivi della specie suina.

Pertanto, con riferimento ai quadri VE e VF:

        a) nella sezione 1 del quadro VE:

  • è stato aggiunto il rigo VE4, relativo alle operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, e sono stati rinumerati i righi successivi;
  • è stato soppresso il rigo riguardante la percentuale del 9,5%.

       b) nella sezione 1 del quadro VF:

  • è stato aggiunto il rigo VF5 riferito alla percentuale di compensazione del 7%, provvedendo a rinumerare i righi successivi, ed è stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale del 9,5%. Analoghe modifiche sono state apportate alla sezione 3-B con riguardo al rigo VF42.

Sempre nel quadro VF è stato anche soppresso il campo 9 nel rigo VF34 (relativo al calcolo del pro rata) in cui andavano indicate le operazioni esenti ex legge 178/2020, relative a:

  • cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e prestazioni di servizi strettamente connesse;
  • cessioni di vaccini contro il COVID-19 e prestazioni strettamente connesse.

NOTA BENE: Si tratta di operazioni che, fino al 31 dicembre 2022, sono state considerate esenti IVA con diritto alla detrazione dell’imposta assolta.

Per quanto riguarda il quadro VO, dedicato alle opzioni, nel rigo VO36 viene introdotta la possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

Nello specifico:

  1. la casella 1 va barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica che hanno scelto di non avvalersi della determinazione forfetaria dell’imposta ed hanno optato per la detrazione dell’Iva nei modi ordinari. L’opzione, vincolante per un triennio, è valida fino alla revoca;
  2. la casella 2 deve essere barrata proprio per comunicare la revoca dell’opzione.

E’ rimasta immutata la struttura del quadro VL, fatta eccezione per l’inserimento del campo 3 nel rigo VL8 per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione di gruppo cessata.

Analogamente, invariata la compilazione del quadro VQ e, di conseguenza, quella del quadro VL da cui emerge la distinzione fra il credito effettivo e quello potenziale.

Modello Iva 2024, cosa è stato eliminato?

Dal modello Iva 2024, relativo al periodo d’imposta 2023, alla luce della pubblicazione ufficiale del cosiddetto Decreto Adempimenti fiscali (Dlgs n. 1/2024 in GU del 12 gennaio 2024), è stato abolito il quadro VB del modello dichiarativo, nel quale i soggetti passivi che utilizzavano solo mezzi di pagamento tracciabili, al fine di ridurre al 50% le sanzioni amministrative, erano tenuti a indicare i dati dei rapporti con gli istituti finanziari.

Infatti, l’articolo 15 del suddetto decreto Adempimenti elimina l’obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti finanziari, sia nella dichiarazione IVA che nel modello REDDITI, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Inoltre, considerata ormai superata l’emergenza Covid19, dal Modello sono stati eliminati i righi VA16 e VS23, riservati ai soggetti che avevano usufruito dei provvedimenti agevolativi riguardanti la sospensione dei versamenti prevista per fare fronte agli effetti economici della pandemia.

Reperibilità dei modelli e invio al Fisco

Specifica il provvedimento n. 8230/2024 che i modelli di dichiarazione annuale IVA sono resi disponibili dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

E’ anche possibile prelevarli da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all’Allegato A e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del provvedimento; inoltre, possono anche essere stampati, rispettando le caratteristiche tecniche dell’Allegato A.

Per quanto riguarda, invece, la presentazione dei Modelli Iva, questi dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024, all'Agenzia delle Entrate:

  • direttamente dal dichiarante;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • tramite gli altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

NOTA BENE: Se la dichiarazione sarà presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, risulterà valida, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. Se la dichiarazione sarà presentata con ritardo superiore ai 90 giorni, si considererà omessa, ma costituirà titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

ATTENZIONE: Il modello andrà presentato entro il mese di febbraio (29 febbraio 2024), nel caso in cui il contribuente decida di avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale IVA (quadro VP) anche i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2023.

Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni.

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