Definizione degli avvisi bonari: le condizioni per l’accesso

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Definizione degli avvisi bonari: le condizioni per l’accesso

Per accedere alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 159, della legge di bilancio 2023, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ed applicazione delle sanzioni ridotte al 3%, devono esserci taluni presupposti.

L’Agenzia delle Entrate, fornendo ad un contribuente la risposta n. 307/2023, delinea le situazioni che non possono fruire della definizione.

Nel caso sottoposto al vaglio dell’AdE, una società a novembre 2022 ha ricevuto un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2018 (anno 2017) e ha richiesto, mediante Civis, la sistemazione di alcune incongruenze. Esercitando l’autotutela, l’Agenzia, in data 23 gennaio 2023, ha emesso una comunicazione di sgravio parziale con la con la richiesta di pagamento entro 30 giorni della somma X. La società ha effettuato il pagamento della prima rata nel febbraio 2023 e chiede se sia possibile avvalersi della definizione agevolata ex commi 153-159 della legge n. 197/2022.

Definizione agevolata per irregolarità delle dichiarazioni: quando spetta

Con risposta n. 307 del 27 aprile 2023 l’Agenzia ricorda che la disciplina della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni contenuta nella LdB 2023 richiede che

le somme dovute riguardino dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021

e

per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge.

Altresì, la normativa – comma 155 - dispone che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, se il pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023). Va aggiunto il versamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

Alla luce di quanto premesso, nel caso in questione non sussistono i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.

Inoltre, non può farsi riferimento nemmeno alla definizione ex comma 155 poiché, alla data del 1° gennaio 2023, non era in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione 770/2018, relativa al periodo d'imposta 2017 (l’istante ha versato la prima rata il 21/2/2023).

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