Definizione liti con il Fisco: nuovo modello di domanda

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Definizione liti con il Fisco: nuovo modello di domanda

Arriva l’aggiornamento del modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Quando va presentata la domanda e quando vanno pagate le rate?

A fare luce su questo è il provvedimento agenziale prot. 250755 del 5 luglio 2023.

Definizione delle liti fiscali pendenti

E’ con legge n. 197 del 2022 che è stata prevista la possibilità di definire le liti fiscali pendenti in ogni ordine e grado di giudizio alla data del 1° gennaio 2023.

L’iniziale termine del 30 giugno 2023 per pagare le somme dovute a seguito dell’adesione alla definizione è stato spostato al 30 settembre 2023 dall’articolo 20 del Dl n. 34/2023 (Decreto Bollette). In sintesi con tale norma si è stabilito:

  • il differimento al 30 settembre 2023 del termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata;
  • in caso di pagamento rateale, la modifica delle date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate;
  • dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in cinquantuno rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.

Definizione delle liti fiscali pendenti: la domanda

Pertanto, a seguito delle novità, la domanda di definizione va presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2023. Non è dovuta l’imposta di bollo.

ATTENZIONE: Va inoltrata una distinta domanda di definizione per ciascuna lite fiscale autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato.

Il provvedimento n. 250755 del 5 luglio 2023 contiene il nuovo modello di domanda da utilizzare nonché le relative istruzioni che forniscono le indicazioni per la modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata.

Versamenti: il calendario

Entro lo stesso termine del 30 settembre 2023 va effettuato anche il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata.

Qualora tale importo sia superiore a 1.000 euro, il contribuente può dilazionare il pagamento.

Ecco come procedere.

Avvalendosi della rateizzazione, si può scegliere se pagare

  • con un massimo di 20 rate di pari importo con una cadenza, per le rate successive alle prime tre, trimestrale

ovvero

  • in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile.

In ogni caso le prime tre rate, a prescindere dal tipo di rateizzazione (trimestrale o mensile), vanno versate:

  • il 30 settembre 2023, prima rata;
  • il 31 ottobre 2023, seconda rata;
  • il 20 dicembre 2023, terza rata.

Scelta per le rate trimestrali (diciassette rate, successive alle prime tre):

31 marzo di ciascun anno

30 giugno di ciascun anno

30 settembre di ciascun anno

20 dicembre di ciascun anno

Scelta per le rate mensili (cinquantuno rate, successive alle prime tre):

  • l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, tranne che per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento è il 20.

NOTA BENE: Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata.

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