Riforma PA. In vigore le nuove norme su silenzio-assenso e autotutela

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Riforma PA. In vigore le nuove norme su silenzio-assenso e autotutela

Con l'entrata in vigore della legge delega di riforma della Pubblica amministrazione - la n. 124 del 7 agosto 2015 - dal 28 agosto 2015 sono divenuti applicabili due provvedimenti molto importanti: quello del silenzio-assenso tra le amministrazioni e quello relativo alla autotutela amministrativa, una misura specifica che è in grado di garantire certezza sulle autorizzazioni e le concessioni per cittadini e imprese.

A questi si affiancano anche altre misure più settoriali come: la modifica alla disciplina del Consiglio dell’Ordine “al Merito della Repubblica italiana”; l'impossibilità di conferire gli incarichi direttivi dell’Avvocatura dello Stato ad avvocati dello Stato, che devono essere collocati a riposo entro 4 anni dall’avvio della procedura selettiva; la modifica del Codice dell’ordinamento militare.

Silenzio-assenso

Tra le novità della legge delega per la riforma della pubblica amministrazione vi è la revisione del silenzio-assenso tra le amministrazioni pubbliche.

Con la pubblicazione ufficiale della legge 124/2015 sono immediatamente cambiate le disposizioni sul procedimento amministrativo, visto che è stato aggiunto un nuovo articolo, il 17-bis, alla legge 241/1990.

Il nuovo articolo prevede che in caso di adozione di provvedimenti amministrativi per i quali sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta, di competenza di altre amministrazioni pubbliche, queste devono comunicare le loro decisioni entro trenta giorni, altrimenti scatta il silenzio-assenso. Il nuovo istituto trova, dunque, applicazione nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, ma non tra queste ultime e il privato.

Si tratta di una misura volta a semplificare le procedure della PA; pertanto, nel caso per l’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi, sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche o di gestori di beni e/o servizi pubblici, questi ultimi sono tenuti a comunicare le rispettive decisioni all’amministrazione proponente entro 30 giorni (il termine può essere interrotto una sola volta per particolari esigenze istruttorie o per richieste di modifica).

Decorso il termine di 30 giorni senza aver ricevuto risposta, l’assenso, il concerto o il nulla osta s’intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte, il presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

Autotutela amministrativa

L'intervento in misura di autotutela amministrativa era molto atteso da parte delle imprese, prevedendo la delimitazione dei poteri dell’amministrazione nei confronti dei privati in seguito all’avvio dell’attività sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

L'amministrazione ha ora un tempo circoscritto entro il quale può annullare d’ufficio i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. È specificato che si può agire massimo entro diciotto mesi, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di dichiarazioni false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In tali circostanze, l’annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 15 - Arriva il nuovo silenzio-assenso: la riforma della Pa entra nel vivo - Marini

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