Denuncia retribuzioni INAIL, doppia scadenza per le aziende cessate nel 2019

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Denuncia retribuzioni INAIL, doppia scadenza per le aziende cessate nel 2019

Scadenza su due binari per le aziende che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019. In tal caso, infatti, i datori di lavoro non solo devono calcolare la regolazione per l’anno 2018 applicando, alle retribuzioni corrisposte nel 2018, i tassi già comunicati per tale anno (entro dicembre 2017), ma devono anche calcolare il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’INAIL entro il 31 marzo 2019, come previsto dall’art. 1, co. 1125 della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Ne dà notizia l’INAIL, con la nota n. 2836 del 22 febbraio 2019. Nel documento di prassi, l’Istituto assicuratore ha fornito interessanti precisazioni in merito ai termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 per le imprese con cessazione attività rispettivamente a dicembre 2018 e a gennaio e febbraio 2019.

Denuncia retribuzioni INAIL, novità Legge di Bilancio 2019

Al fine di consentire all’INAIL di elaborare le nuove basi di calcolo da inviare ai datori di lavoro, alla luce della revisione delle tariffe di cui all’art. 1, co. 1121 della Legge di Bilancio 2019, le scadenze per l’autoliquidazione 2018/2019 – così come indicate nella circolare INAIL n. 1 dell’11 gennaio 2019 - risultano così modificate:

  • il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche, è differito al 31 marzo 2019. Come anticipato in premessa, le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili nel “Fascicolo aziende” ai soggetti assicuranti entro il 31 marzo 2019 e saranno, altresì, disponibili per gli utenti con i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”; per il settore navigazione, “Visualizzazione elementi di calcolo”;
  • il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite i servizi “Alpi online”, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle imprese artigiane, è differito al 16 maggio 2019;
  • il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019;
  • il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento - tramite F24 e F24EP - dei premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è differito al 16 maggio 2019.

Da notare che il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall’INAIL per conto delle associazioni di categoria convenzionate. Pertanto, il pagamento del primo acconto dell’anno 2019 alle associazioni titolari di convenzione sarà effettuato nel mese di luglio 2019, anziché entro il mese di maggio.

Denuncia retribuzioni INAIL, aziende cessate nel 2018

Alla luce della suddetta novità, l’INAIL ha ritenuto opportuno chiarire quali siano le scadenze da rispettare per le aziende con cessazione attività rispettivamente:

  • a dicembre 2018;
  • ed a gennaio e febbraio 2019.

Nel primo caso, che comprende anche tutte le aziende che abbiano cessato l’attività nei mesi precedenti a dicembre 2018, occorre effettuare l’autoliquidazione in base ai tassi già comunicati per il 2018, non essendo dovuto il premio anticipato per il 2019.

Pertanto, il termine entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 fino alla data di cessazione, coincide con il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio.

Denuncia retribuzioni INAIL, aziende cessate a gennaio e febbraio 2018

Diversamente, per le aziende che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019 occorre calcolare:

  • sia la regolazione per l’anno 2018, applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2018 i tassi già comunicati per tale anno;
  • sia il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’INAIL entro il 31 marzo 2019.

Nel secondo caso, come precisato in precedenza, il termine per la presentazione delle dichiarazioni 2018 è stato differito 16 maggio 2019. Analoga scadenza opera per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, che consente in particolare ai soggetti che hanno cessato o cesseranno l’attività nei primi mesi del 2019 di determinare il premio anticipato per il 2019 sul minore importo presunto.

Va detto che il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettive corrisposte nel 2019, per le imprese che hanno cessato l’attività a gennaio o febbraio 2019, non può avere scadenza antecedente a quella prevista per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettive erogate nel 2018.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 14 gennaio 2019 - Autoliquidazione INAIL per il 2019, versamento differito al 16 maggio – Bonaddio

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