Depenalizzazione. Decreti legislativi approvati dal Consiglio dei ministri

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Depenalizzazione. Decreti legislativi approvati dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 13 novembre 2015, ha approvato, in esame preliminare, gli attesi testi dei due decreti legislativi aventi ad oggetto la depenalizzazione dei reati e l’abrogazione di alcune fattispecie con introduzione di illeciti con sanzioni civili.

Nel dettaglio, i due decreti attuano la delega contenuta nell’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge n. 67/2014 il cui termine per il relativo esercizio era in scadenza al 17 novembre.

Intervento di depenalizzazione 

Per quanto riguarda il primo decreto, è stato seguito il criterio generale di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, fattispecie contenute in Leggi speciali e nel Codice penale.

In via generale, viene prescritta:

  • sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi;
  • sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno;
  • sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.

Tra i reati coinvolti nella depenalizzazione si segnala l’omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, qualora l’importo non superi i 10 mila euro annui.

Per contro, vengono escluse dall’intervento alcune fattispecie poste a tutela di interessi importanti come in materia:

  • edilizia e urbanistica;
  • ambiente, territorio e paesaggio;
  • alimenti e bevande;
  • salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sicurezza pubblica;
  • giochi d’azzardo e scommesse;
  • armi ed esplosivi;
  • elezioni;
  • finanziamento ai partiti;
  • proprietà intellettuale e industriale.

Altri reati espressamente non ricompresi nella depenalizzazione sono: 

  • immigrazione clandestina;
  • disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
  • violazione delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione alla coltivazione delle piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti.

Sanzione penale sostituita con sanzione pecuniaria civile

Il secondo decreto legislativo prevede, per quel che riguarda illeciti di scarsa offensività, la sostituzione della sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa.

Per gli illeciti individuati, quindi, il giudice civile adito dalla persona offesa per il risarcimento del danno potrà prevedere, accanto all’indennizzo, anche una sanzione pecuniaria in favore dell’Erario.

Tra gli illeciti interessati dall’intervento si segnala:

  • l’ingiuria;
  • il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario;
  • l’appropriazione di cose smarrite;
  • l’uso di scritture private falsificate;
  • la distruzione di scritture private.

Esclusi alcuni reati ritenuti di “offensività elevata”, quali l’occupazione di beni immobili privati, l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi.

 

Links Anche in
  • eDotto.com – Punto&Lex 13 novembre 2015 - Penalisti: depenalizzazione senza timori - Pergolari

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