Depositi di carburanti. Obbligo di comunicazione di avvio dell’attività

Pubblicato il



Depositi di carburanti. Obbligo di comunicazione di avvio dell’attività

Circolare dell’Agenzia delle Dogane interviene a fornire indicazioni sulla modifica effettuata dalla Legge di Bilancio 2021 al Testo Unico sulle accise (Dlgs n. 504/1995), con riferimento ai depositi commerciali di benzina e gasolio usato come carburante.

Depositi di carburanti. Onere di comunicazione di avvio dell’attività

La L. n. 178/2020 ha introdotto il comma 6-ter all’art. 25 del Dlgs. n. 504/1995, il quale, per quanto riguarda i depositi commerciali di benzina e gasolio usato come carburanti, avvia una disciplina per i soggetti per conto dei quali gli esercenti i detti impianti detengono o comunque estraggono i citati prodotti, inclusi quelli denaturati perché beneficiari di un’aliquota agevolata.

La norma innovativa - spiega la circolare n. 7 del 15 febbraio 2021 - fissa in capo ai soggetti che utilizzano depositi commerciali di terzi (compresi i depositanti di cui alla determinazione direttoriale prot. n. 138764/RU del 10 maggio 2020), l’obbligo di effettuare una comunicazione di avvio dell’iniziativa economica sotto il profilo strettamente tributario.

Questo consente all’Agenzia delle Dogane di esercitare in modo tempestivo il potere di controllo su tale categoria di operatori, ai quali può essere vietato di proseguire l’attività in presenza delle condizioni impeditive fissate dalla legge. Il divieto deve essere formalizzato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione o dalla data, se successiva, del verificarsi dell’evento ostativo.

In sostanza, i motivi impeditivi attengono ad una serie di trasgressioni effettuate in materia tributaria che si possono rinvenire nel modello di comunicazione allegato alla circolare.

La comunicazione di attività va presentata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in base al deposito commerciale dal quale l’operatore estrae o presume di estrarre il maggior quantitativo di benzina o gasolio usato come carburante. La comunicazione è altresì inviata alla Direzione Territoriale sovraordinata nonché all’Ufficio delle dogane competente sulla sede legale, se diverso dall’Ufficio primo destinatario.

Tra i dati da indicare vi sono:

  • la lista delle ditte intestatarie dei depositi commerciali dove il soggetto detiene o dal quale estrae i prodotti;
  • l’elenco dei fornitori da cui vengono acquistati all’origine i prodotti energetici, dell’impianto da cui vengono estratti e della tipologia di carburante.

Onere di comunicazione. Norma transitoria

Per coloro che già sono operativi, esiste una norma transitoria che stabilisce un termine di 60 giorni per la presentazione della comunicazione di inizio attività, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 178/2020.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito