Detraibile l’Iva assolta per la manutenzione/ristrutturazione dei B&B

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L'indetraibilità dell'Iva assolta su immobili a destinazione abitativa e relative spese, prevista dall’articolo 19-bis-1, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972, può applicarsi anche nel caso in cui i suddetti fabbricati abitativi vengano utilizzati in ambito imprenditoriale per l’esercizio dell’attività turistico-alberghiera?

Questo il quesito posto all’agenzia delle Entrate sotto forma di richiesta di consulenza giuridica, da cui ha tratto origine la risoluzione n. 18/E del 22 febbraio 2012.

L’Agenzia specifica che l’indetraibilità dell’imposta riguarda i fabbricati abitativi con riferimento alla loro classificazione catastale e a prescindere dal loro effettivo utilizzo.

Tuttavia – ribadisce la risoluzione – se tali immobili vengono inequivocabilmente utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (affitta camere, case e appartamenti per vacanze, residence, B&B e agriturismo), che comporta l’effettuazione di prestazioni di servizi fiscalmente imponibili, gli stessi dovranno essere trattati analogamente ai fabbricati di natura strumentale.

Pertanto, tutte le spese sostenute per l’acquisto o la manutenzione di tali immobili non risentiranno della preclusione normativa richiamata dall'art. 19-bis-1. Inoltre, se si considera che i proventi delle attività turistico alberghiere sono imponibili ad aliquota del 10%, deve ritenersi inoperante l'indetraibilità oggettiva prevista dall'art. 19-bis1, lett. i), del Dpr 633/72, mentre risulterà valida la detraibilità relativa a tali unità, anche se sotto l’aspetto catastale si presentano come abitative.

Per l’Agenzia, dunque, è importante conoscere con esattezza la destinazione del fabbricato abitativo al momento in cui iniziano i lavori di manutenzione e ristrutturazione.
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  • Italia Oggi, p. 25 - Beni strumentali al turismo con detraibilità dell'Iva - Ricca

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