Detrazione Iva, obbligatoria la rettifica per l’imposta indebita fin dall’origine

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Detrazione Iva, obbligatoria la rettifica per l’imposta indebita fin dall’origine

Sussiste l’obbligo di rettificare le detrazioni Iva non spettanti, anche nel caso in cui la detrazione operata risulti indebita fin dall’origine, dato che l’operazione non doveva proprio essere assoggettata ad imposta. Tuttavia, in questa ipotesi, non si può applicare il meccanismo di rettifica previsto dalla direttiva per i beni d’investimento, per cui spetta agli Stati membri stabilire le modalità e individuare la data in cui sorge l’obbligo di regolarizzazione e il periodo di vigenza dell'obbligo.

Questi i principi sanciti dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza pronunciata l’11 aprile 2018, in riferimento al procedimento pregiudiziale (causa C-532/16), che era stato promosso dai giudici lituani nell'ambito di una controversia riguardante un’operazione di vendita di terreni edificabili.

Cessione di terreno edificabile originariamente ritenuto soggetto ad Iva

Si era trattato di una cessione esente ma inizialmente tassata, per la quale il cedente aveva emesso nuova fattura senza imposta, non registrata e non contabilizzata, però, dall’acquirente.

Proprio perchè la società acquirente aveva respinto la fattura correttiva e non aveva proceduto alla rettifica della detrazione, l'Amministrazione finanziaria lituana aveva notificato l'accertamento con la pretesa dell'imposta.

Il giudice nazionale aveva così adito la Corte di Giustizia Ue, affinché chiarisse se le disposizioni della direttiva Iva in materia di rettifica delle detrazioni, contenute negli articoli 184 e seguenti (direttiva 2006/112 del Consiglio), debbano interpretarsi nel senso che si applicano anche nel caso in cui la detrazione sia indebita fin dall'origine e se sia rilevante, per escludere tale obbligo, il fatto che l'operazione sia stata originariamente assoggettata al tributo sulla base di una prassi errata da parte della stessa Amministrazione.

Soluzioni della Corte di Giustizia Ue

La Corte di Giustizia Ue, esaminando il caso di specie, relativo all’ipotesi di indebita detrazione dell’Iva e del conseguente obbligo di regolarizzare dell’Iva indebitamente detratta, arriva alle seguenti conclusioni:

- l’articolo 184 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di rettificare le detrazioni Iva non spettanti si applica anche nei casi in cui la detrazione inizialmente operata non fosse originariamente dovuta, come nell’ipotesi in cui la transazione che ha dato luogo a tale detrazione si è rivelata esente ai fini Iva;

- riguardo invece alla regolazione dell’indebita detrazione, di cui agli articoli 187 e 188 della direttiva, si stabilisce che tale meccanismo non si applica quando la detrazione è stata effettuata in assenza di un originario diritto alla detrazione, come nel caso di operazione di cessione di terreni.

Pertanto, risultano del tutto ininfluenti, ai fini dell’inapplicabilità di tale procedura, le circostanze che, da un lato, l’imposta sia stata pagata e detratta a causa della prassi scorretta dell’Amministrazione fiscale e che, dall’altro, il cedente abbia inviato alla controparte una nota di credito correttiva della fattura originariamente emessa.

Circa le condizioni per la regolarizzazione dell’Iva, nel caso di detrazioni indebite fin dall'origine, i giudici europei stabiliscono che: l’articolo 186 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, nei casi in cui la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto non possa essere operata, spetta agli Stati membri determinare la data a partire dalla quale l'obbligo di regolarizzare l'indebita detrazione dell'Iva e il periodo per il quale tale regolarizzazione deve avvenire, conformemente ai principi della certezza del diritto e della fiducia legittima.

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