Dichiarazione precompilata al via da metà aprile

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Dichiarazione precompilata al via da metà aprile

A partire dal prossimo 15 aprile, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, per la visione da parte dei contribuenti (lavoratori dipendenti e pensionati), il modello precompilato del 730/2019 relativo al periodo d'imposta 2018.

Tra le principali novità contenute nel modello 730/2019, si segnala le deduzione delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS, ODV e APS, la deducibilità del trasporto pubblico al 19%, la deducibilità per le spese per assicurazione contro eventi calamitosi al 19% e la deducibilità al 19% anche per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), in particolare per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.

Da non dimenticare: il bonus per gli interventi sul verde, l'innalzamento della percentuale di detraibilità per le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Per accedere alla dichiarazione precompilata è necessario essere in possesso del Codice PIN (che può essere richiesto), di una identità SPID (Sistema pubblico d’identità digitale) delle credenziali dispositive rilasciate dall’Inps oppure di una Carta Nazionale dei Servizi, naturalmente si può accedere anche alla propria dichiarazione precompilata tramite il proprio sostituto che presta l’assistenza fiscale o anche tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso è necessaria una specifica delega per l’accesso al modello.

Chi accetta la dichiarazione precompilata online senza apportare modifiche, non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. Si ricorda, infine, che oltre al modello 730 viene predisposto anche il modello Redditi PF precompilato.

 

I dati nella precompilata

I dati verranno inseriti nella dichiarazione precompilata per la prima volta, ad esempio: le spese per la frequenza degli asili nido o le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore. Si può notare che ogni anno, a partire dalla sua prima introduzione, il modello precompilato diventa sempre più completo di nuove informazioni relative, in particolare, agli oneri detraibili o deducibili e ad altri dati che vengono inseriti automaticamente dall’Agenzia.

Vi saranno naturalmente le consuete spese già previste dagli anni scorsi: interessi sui mutui, spese pagate con bonifico tracciabile per i lavori di recupero edilizio o risparmio energetico, redditi comunicati dai sostituti d’imposta, spese sanitarie ecc.

L’Agenzia delle Entrate riporterà i dati ritenuti inesatti e incompleti in un prospetto a parte o meglio in un foglio informativo da visionare assieme alla precompilata. Il contribuente potrà modificare, cancellare o inserire nuove spese da portare in detrazione.

Le informazioni che vengono utilizzate dall’Agenzia per la stesura della dichiarazione precompilata sono:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta (dati dei familiari a carico, redditi di lavoro dipendente o di pensione, ritenute Irpef, trattenute di addizionale regionale e comunale, credito d’imposta APE, compensi di lavoro autonomo occasionale, dati delle locazioni brevi);
  • gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate (spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, spese per interventi di sistemazione a verde);
  • le informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
  • i dati presenti nell’Anagrafe tributaria (informazioni contenute nelle banche dati immobiliari, pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24).

 

NB! - Il contribuente può accedere alla precompilata, oltre che direttamente, anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure un Caf o un professionista abilitato. Nell’ultimo caso, deve consegnare al sostituto o all’intermediario una delega per l’accesso al 730.

 

Il contribuente può decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati di determinate spese sostenute e di non farli inserire nella dichiarazione precompilata e/o in quella dei familiari che risultano a carico.

In questo caso si dovrà effettuare una comunicazione (entro il 28 febbraio) relativa all’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese (sanitarie, universitarie, frequenza asili nido, erogazioni liberali) per la dichiarazione dei redditi.

 

La presentazione

E’ possibile presentare il modello 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate, in questo caso si devono:

  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
  • verificare i dati presenti nel precompilato.

 

Come ormai di prassi, il 730 precompilato può essere accettato senza modifiche e inviato, oppure se alcuni dati risultano non corretti o sono incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il modello 730: è possibile aggiungere gli oneri detraibili/deducibili che non sono presenti.

In questo caso verrà elaborato e messo a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata dopo le modifiche apportate dal contribuente.

Dopo aver accettato o effettuato modifiche, la dichiarazione precompilata può essere presentata direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet dall’Agenzia relativa alla precompilata, viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se, dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, è possibile rettificare la dichiarazione con modalità diverse a seconda del periodo di presentazione e a seconda del risultato della dichiarazione.

Alternativamente alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato:

  • al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato di voler prestare l’assistenza fiscale;
  • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti).

In questo caso il contribuente dovrà consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.

 

Si fa presente che il modello 730 precompilato deve essere presentato entro:

  • il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate o al Caf o al professionista;
  • il 7 luglio (prorogato all’8 luglio in quanto cade di domenica) nel caso di presentazione al sostituto d’imposta.

 

Vantaggi sui controlli

In caso di presentazione senza l’effettuazione di modifiche, direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se si cambiano i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche tramite Caf o professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.

 

NB - L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

 

Le agevolazioni in dichiarazione

Quest’anno troveranno posto nel modello nel 730/2019 nuovi sconti fiscali, tra cui il bonus verde e la detrazione per gli abbonamenti di trasporto.

Alcune agevolazioni sono state potenziate, come nel caso delle erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore e delle spese per il risparmio energetico.

Dal 2018 è prevista la detrazione del 36% sulle spese, fino ad un massimo di 5.000 euro per abitazione, sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, e per realizzare impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Sono compresi anche i costi di progettazione e manutenzione connesse ai lavori.

 

Per interventi su parti comuni degli edifici condominiali, il bonus spetterà a ciascun condòmino nel limite della quota a lui imputabile versata al condominio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il pagamento delle spese doveva essere effettuato in maniera tracciabile e la detrazione va ripartita in dieci rate annue di pari importo.

 

Tra le novità vi è la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% del costo per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a un massimo di 250 euro.

Con riferimento agli abbonamenti agevolabili, nell’annuale appuntamento di Telefisco 2019, gli esperti dell’Agenzia delle Entrate hanno ritenuto valido quanto chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 29 marzo 2018.

Nello specifico, si deve trattare di titoli di trasporto che consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Non sono agevolabili quelli con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, né le carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, come le carte turistiche.

Il servizio di trasporto deve essere effettuato da enti pubblici o da soggetti privati affidatari sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte dei soggetti pubblici, e può riguardare spostamenti all’interno di una regione o l’attraversamento di più regioni.

Per la detrazione, occorre essere in possesso del titolo di viaggio e della documentazione relativa al pagamento.

Se l’abbonamento è nominativo, devono esservi indicate la durata e l’importo della spesa, per i titoli non nominativi è, inoltre, necessaria un’autocertificazione resa dal fruitore dell’abbonamento.

 

La detrazione spetta anche in caso di acquisto dell’abbonamento per i familiari a carico, fermo restando il limite annuo di 250 euro complessivi.

Non è detraibile la spesa rimborsata dal datore di lavoro in sostituzione di retribuzioni premiali, in questo caso bisogna controllare la Certificazione Unica 2019 rilasciata dal sostituto d’imposta, se è stato tenuto conto del bonus.

 

Disturbi dell’apprendimento specifico

Di nuova istituzione è la detrazione del 19% sulle spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Le spese riguardano l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La spesa è detraibile anche se sostenuta per i familiari a carico e, in ogni caso, è necessario che un certificato medico attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato.

 

Agevolazioni per il Terzo settore

A seguito del mutato quadro normativo sono state riviste le agevolazioni fiscali per il Terzo settore. Sono in particolare previste le seguenti detrazioni:

  • una detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie gestite da fondazioni, associazioni e comitati;
  • una detrazione del 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale (Aps);
  • una detrazione del 35% per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato (Odv). L’importo massimo dell’erogazione su cui applicare la detrazione non può superare i 30.000 euro annui.

 

Alternativamente alle detrazioni d’imposta, dal 2018 per le stesse erogazioni in denaro o in natura nei confronti di Onlus, Odv e Aps è consentita la deducibilità dal reddito complessivo netto nel limite massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.

L’eventuale eccedenza non deducibile per incapienza è oltretutto riportabile nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

 

Risparmio energetico

Per quanto concerne il risparmio energetico, vi sono le nuove percentuali di detrazione pari all’80% o all’85% in relazione a interventi su parti comuni di edifici condominiali nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.

Tra le spese che danno diritto, invece, alla detrazione del 50% sono state aggiunte l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A.

L’acquisto e la posa in opera di micro generatori, in sostituzione di impianti esistenti, danno diritto a detrarre un importo pari al 65% della spesa.

 

Altre spese presenti nella precompilata

Nel modello 730/2019 precompilato da quest’anno sono reperibili nuovi dati che, a vario titolo, si qualificano quali oneri deducibili o detraibili a favore del contribuente.

Si potranno trovare, per la prima volta, le spese per la frequenza di asili nido pubblici e privati (oltre ai relativi rimborsi) che, come per lo scorso anno, sono detraibili nella percentuale del 19% calcolata su un importo non superiore a 632 euro (eventualmente ripartibile fra i genitori) per ogni figlio.

Il beneficio non compete se si è fruito per lo stesso periodo del bonus asili nido o del rimborso da parte del datore di lavoro.

Ci sono, poi, i dati delle spese per interventi di sistemazione a verde, detraibili nella misura del 36% (per ora il beneficio è limitato al periodo d’imposta 2018 e 2019) su un ammontare complessivo, per ogni unità abitativa interessata, non superiore a 5.000 euro.

La sistemazione a verde deve riguardare aree scoperte private di edifici, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, di coperture a verde e di giardini pensili.

L’intervento può essere effettuato anche su parti comuni esterne degli edifici condominiali, e tra le spese agevolate sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi.

 

Credito d’imposta Ape

Nel quadro G del modello sarà indicato il credito d’imposta che l’Inps ha riconosciuto ai contribuenti, che si sono avvalsi dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L’APE si ricorda è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall’Inps un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo, pari ad un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’Inps per l’intero importo, rapportato a mese, a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

 

Verifiche e aggiunte

È importante mettere in evidenza che se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete (ad esempio, destinazione d’uso di un immobile), non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte nel prospetto (insieme all’indicazione sintetica dei redditi e delle spese già presenti nella precompilata e delle principali fonti utilizzate per la sua elaborazione), per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente trascriverle nel 730 precompilato.

Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che, dunque, richiedono una verifica da parte del contribuente (interessi passivi da mutuo superiori a quelli dell’anno precedente).

Il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non (ancora) presenti nella dichiarazione precompilata, come ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli.

Nessuna novità di rilievo vi è, infine, per le spese detraibili di più comune diffusione come quelle sostenute a titolo di interessi passivi da mutuo ipotecario e le spesa sanitarie per le quali la normativa resta invariata.

 

Errori in dichiarazione

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve effettuare la comunicazione al più presto possibile, per permettergli l’elaborazione di un 730 “rettificativo”. Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

In particolare, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (non sono stati ad esempio indicati tutti gli oneri) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), lo stesso può:

  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio;
  • presentare un modello REDDITI PF 2019, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

 

NB! - Il 730 integrativo deve essere comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Per presentare il 730 integrativo è necessario esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista tutta la documentazione.

 

Il modello REDDITI Persone fisiche 2019 può essere presentato

  • entro il 30 settembre (correttiva nei termini);
  • o entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2019 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

 

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.

In questo caso si dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

 

Se, infine, il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

 

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2019.

NB! - La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

 

Il modello 730 ordinario

I contribuenti non sono obbligati ad utilizzare il modello 730 precompilato, potendo presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o anche il modello Redditi PF).

In particolare, chi riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (come ad esempio i redditi d’impresa), deve necessariamente presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi PF.

Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (caso che avviene se non si ha la certificazione unica) e non incorre nei casi di esonero previsti dalla legge, deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure optando il modello Rediti PF.

 

Quadro normativo

Provvedimento Agenzia Entrate del 15 gennaio 2019

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017

Circolare Agenzia Entrate n. 5 del 29 marzo 2018

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