Difese d’ufficio: meno udienze e crediti per iscriversi in elenco

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Difese d’ufficio: meno udienze e crediti per iscriversi in elenco

Il CNF ha modificato il Regolamento sull’elenco dei difensori d’ufficio introducendo, in ragione della emergenza epidemiologica in corso, requisiti meno stringenti per quanto riguarda udienze e crediti formativi.

Coronavirus, ipotesi di deroga nel Regolamento del CNF

E’ quanto reso noto ieri in una comunicazione che il Consiglio Nazionale Forense, a mezzo della presidente facente funzione Maria Masi, ha inoltrato ai presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati e delle Unioni regionali forensi.

Il ritocco è stato deliberato nella seduta amministrativa del 20 marzo, a fronte – si legge nel comunicato - “del persistere della sospensione dell’attività giudiziaria e dei relativi termini processuali, che inevitabilmente comporta una minore partecipazione degli avvocati alle udienze e agli eventi formativi”.

Modifica su inserimento e permanenza nell’elenco unico, anni 2020-2021

Esso è stato attuato mediante inserimento, nel testo del Regolamento "per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, dell’art. 16, introduttivo di "ipotesi di deroga" rispetto al regime ordinario, in caso di emergenze straordinarie non prevedibili alle quali consegua la sospensione, a qualunque titolo, della attività giudiziale degli avvocati.

Si prevede, nello specifico, la riduzione del numero delle udienze penali e dei crediti formativi necessari per l’inserimento e la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio.

Regime di deroga per emergenze straordinarie

Il regime di deroga riguarda le domande di inserimento e di permanenza nell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio avanti la magistratura ordinaria e innanzi alla Corte di Cassazione.

Nello specifico, ai fini della presentazione dell'istanza di inserimento nell’elenco unico nazionale relativamente all’anno 2020 e di permanenza nel predetto elenco per l’anno 2021 (domanda che dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2020) il richiedente dovrà autocertificare:

  • di avere partecipato ad almeno 5 udienze penali anziché 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una ove sia stato nominato difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p.;
  • di avere partecipato, per la difesa di ufficio innanzi alla Corte di Cassazione, ad una sola udienza anziché a 3 davanti alla indicata magistratura superiore, ovvero di avere provveduto alla redazione di un solo ricorso ex art. 606 c.p.p. anziché 3;
  • di avere conseguito 5 crediti formativi di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie (con riduzione di due terzi dei crediti richiesti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo).
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