Dimissioni telematiche: ulteriori chiarimenti del Ministero

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Dimissioni telematiche: ulteriori chiarimenti del Ministero

Premessa

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta a interpello n. 24 del 30 dicembre 2016, ha fornito una propria linea interpretativa sul significato della previsione di cui all’art. 26 comma 4 D.lgs. n. 151/2015 così come modificato dall’art. 5, comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 185/2016.
Sul punto va premesso che l’art. 26 comma 4 del D.lgs. n. 151 cit. stabilisce che i soggetti abilitati a effettuare gli adempimenti occorrenti per la procedura telematica di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono: il lavoratore, i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali, le commissioni di certificazione.
L’art. 5 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 185 cit. ha aggiunto anche i “consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro”.

L’interpello e la risposta del Ministero del lavoro

Alla luce di tale mutato quadro normativo la Confimi Industria (Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata) ha chiesto al Dicastero se l’espressione “consulenti del lavoro” sia comprensiva anche dei professionisti di cui all’art. 1 comma 1 della L. n. 12/79 (gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali) in quanto legittimati, ex lege, a eseguire tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.
Al riguardo il Ministero ha optato per la soluzione negativa, ritenendo che l’espressione “consulenti del lavoronon sia suscettibile di interpretazione estensiva, in ragione del carattere personale dell’atto di recesso.

Le dimissioni quale atto personalissimo del lavoratore

Tale impostazione costituisce chiara conferma dell’assunto per cui l’intero sistema introdotto dall’art. 26 del D.lgs. n. 151 cit., come modificato dall’art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 185/16, è centrato sulla necessità di garantire che la volontà di risoluzione del rapporto venga espressa dal lavoratore, in maniera genuina e senza nessun turbamento.
Tale ratio, che è alla base dell’intervento riformatore, si rinviene senza equivoci nell’art. 1 comma 6 lett. g) della L. n. 183 cit. e, sotto altro aspetto, riceve espressa conferma dal D.M. del 15/12/2015.

Infatti, tutte le istruzioni contenute nell’allegato B del D.M. citato ruotano attorno alla “verifica dell’identità del soggetto che effettua l’adempimento”, onde “prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore”.

In altre parole, ciò significa che, al di là dei soggetti tassativamente indicati dall’art. 26 comma 4 del D.lgs. n. 151 cit., le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non possono essere fatte per rappresentanza, cioè avvalendosi di un procuratore ad negotia, perché la procedura telematica richiede, a pena di inefficacia, il coinvolgimento personale del lavoratore.
Non solo. La stessa attività consistente nella registrazione al sito www.cliclavoro.it, nel reperimento del codice alfanumerico e nell’invio del modello telematico, deve essere eseguita materialmente dal lavoratore, essendo altresì inammissibile che soggetti non legittimati come avvocati o commercialisti possano svolgere tali incombenze in veste di terzi amanuensi incaricati dal lavoratore.
Nell’ipotesi in cui quest’ultimo, per qualsivoglia ragione, si trovi nell’impossibilità di curare la procedura (perché ad esempio non in possesso di conoscenze informatiche) è tenuto a ricorrere all’ausilio di un soggetto all’uopo abilitato, che nel caso viene individuato, alternativamente, nel patronato, nell’organizzazione sindacale, nell’ente bilaterale, nella commissione di certificazione ovvero nel consulente del lavoro.

L’inefficacia del recesso e conseguente procedura di licenziamento

La violazione dell’art. 26 comma 4 del D.lgs. n. 151 cit. è sanzionata con l’inefficacia dell’atto di recesso. Ergo l’invio del modello telematico di dimissioni o di risoluzione da parte di soggetto non legittimato costituisce adempimento inidoneo a estinguere il rapporto di lavoro, il quale per l’effetto conserverebbe la propria efficacia.
Tale soluzione sembra trovare conferma nelle FAQ sulle dimissioni telematiche pubblicate dal Ministero del Lavoro l’8 aprile 2016, nelle quali viene affermato che l’estinzione del rapporto di lavoro, mediante dimissioni, può avvenire esclusivamente tramite la procedura telematica di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 151 cit.. Detto in altre parole, in difetto o in violazione della procedura telematica, il rapporto di lavoro conserva la propria efficacia e il datore di lavoro, per estinguere il vincolo obbligatorio, non ha altra scelta che procedere al licenziamento del lavoratore, sopportando il pagamento dell’onere di cui all’art. 2 comma 31 della L. n. 92/12 (c.d. ticket licenziamento).

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.
Ogni riferimento a fatti e/o persone è puramente casuale.

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