Direttore generale, responsabilità a misura di nomina

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Con una sentenza del 5 dicembre, la n. 28819, la Cassazione ha precisato che il direttore generale di una società per azioni è responsabile, al pari degli altri amministratori, solo nel caso in cui la sua nomina sia stata prevista nell'atto costitutivo o sia stata deliberata dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione. Secondo la Corte, infatti, il nuovo art. 2396 c.c. non contiene una definizione normativa del direttore generale e dei suoi compiti; di conseguenza, non è possibile procedere all'estensione, per analogia, della forma di responsabilità parificata a quella degli amministratori. La norma, in realtà, collega la responsabilità del direttore solo alla sua eventuale posizione di vertice, posizione questa che va desunta dal dato formale della nomina da parte dell'assemblea o del consiglio di amministrazione, sulla base di una specifica disposizione statutaria.

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