Diritto di accesso speciale per i consiglieri comunali

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Il Tar del Piemonte, con la sentenza n. 2128 del 31 luglio scorso, ha accolto il ricorso presentato da due consiglieri neo eletti nel Comune di Cavour contro il diniego con cui il segretario comunale aveva impedito loro l'accesso ad alcuni documenti amministrativi. Nel testo della decisione, i giudici amministrativi hanno spiegato che, ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico Enti Locali (dlgs 267/2000) il diritto di accesso del consiglieri comunali e provinciali è diverso da quello del cittadino. In particolare, i primi sono esonerati dall'onere di motivare la richiesta e di dimostrare la titolarità di un interesse ad ottenere la documentazione nonché di rispettare la formalità della richiesta scritta.

 Eleonora Pergolari
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  • ItaliaOggi, p. 29 – La copia degli atti con istanza verbale - Caruso

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