Diritto speciale Livigno 2026: misure su carburanti e oli combustibili

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con decreto del 22 dicembre 2025, ha definito le misure del diritto speciale applicabile nel territorio extradoganale di Livigno per l’anno 2026.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 e riguarda carburanti, oli combustibili e altri generi assoggettati a prelievo speciale.

Diritto speciale nel territorio extradoganale di Livigno: quadro normativo

Il diritto speciale di Livigno è disciplinato dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, che regola l’imposizione sui generi introdotti nel territorio extradoganale, e dalla legge 26 aprile 1976, n. 221, che stabilisce la validità annuale delle misure.

Ulteriori riferimenti normativi rilevanti sono:

  • la legge 27 febbraio 2002, n. 16, che ha fissato gli importi massimi del diritto speciale su benzina, petrolio e gasolio;
  • l’articolo 3 della legge n. 762 del 1973, che disciplina le modalità di determinazione delle aliquote;
  • la deliberazione del Comune di Livigno n. 129 del 20 agosto 2025, relativa alla proposta delle misure per il 2026.

Misure del diritto speciale Livigno 2026 su benzina e gasolio

Per l’anno 2026, il decreto del MEF del 22 dicembre 2025 conferma le misure già in vigore nel 2025 per i principali carburanti.

Le aliquote del diritto speciale a Livigno sono pertanto fissate come segue:

  • benzina senza piombo: euro 0,233 per litro;
  • gasolio per autotrazione: euro 0,155 per litro;
  • gasolio per riscaldamento: euro 0,055 per litro;
  • petrolio: euro 0,050 per litro.

La conferma delle aliquote assicura continuità applicativa del regime fiscale speciale nel territorio extradoganale.

Oli combustibili: aliquota del diritto speciale e valori medi dei prezzi

Per gli oli combustibili, il decreto stabilisce che il diritto speciale Livigno 2026 sia determinato applicando un’aliquota del 5% ai valori medi dei prezzi.

I valori medi, comunicati dalla Camera di commercio di Sondrio, sono i seguenti:

  • olio combustibile fluido superiore a 3° E: euro 4,00 al quintale;
  • olio combustibile fluido fino a 5° E: euro 3,80 al quintale;
  • olio semifluido denso da 5° a 7° E: euro 4,80 al quintale;
  • olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 al quintale.

Su tali valori viene calcolato il diritto speciale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Lubrificanti, tabacchi e altri generi: Allegato A

Il decreto Mef del 22 dicembre 2025 demanda all’Allegato A la definizione puntuale:

  • dei valori medi dei prezzi;
  • delle aliquote applicabili;
  • delle misure del diritto speciale

relative a lubrificanti, tabacchi lavorati e altri generi introdotti dall’estero, ai sensi della legge n. 762 del 1973.

Decorrenza e periodo di applicazione

Le misure del diritto speciale nel territorio extradoganale di Livigno si applicano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, in conformità al principio di annualità previsto dalla normativa di riferimento.

Allegati

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