DL aiuti convertito, slalom tra novità e conferme

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DL aiuti convertito, slalom tra novità e conferme

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022) sono state emanate importanti disposizioni in materia di politiche energetiche, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Numerose le novità che, sul piano operativo, hanno coinvolto imprese e professionisti.

Nella disamina che segue si ripercorrono le principali novità previste dal provvedimento.

Rateizzazioni semplificate fino a 120 mila euro

Tra le novità previste, di certo una menzione particolare meritano le disposizioni in materia di rateazione delle cartelle di pagamento conseguenti l’inserimento, in sede di conversione in legge, dell’articolo 15-bis del D.L. n. 50/2022. In particolare, modificando la norma che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento (articolo 19 del DPR 602/73), il legislatore ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene “elevata” da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo “automatico” e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La norma è, dunque, finalizzata a “consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee”.

Attenzione che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione senza allegare documentazione è riferita ad ogni singola istanza di rateizzazione. La norma, in particolare, per il caso di superamento della soglia dei 120.000 euro si esprime come segue: “Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà”. Il riferimento a “ciascuna richiesta”, anziché in relazione all’ammontare delle “somme iscritte a ruolo”, lascia aperto il dubbio sulla possibilità di presentare distinte istanze di dilazione per ciascun ruolo sotto i 120.000 euro indicato nella cartella di pagamento. Resta fermo che, a seguito della presentazione della richiesta e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi giorni - si legge nel comunicato stampa - sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

Decadenza dopo 8 rate non pagate

Novità anche sui termini di decadenza della rateazione. La Legge n. 91/2022, di conversione, ha disposto infatti che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive (invece delle 5 previste). E’ stato, dunque, riformulato l’articolo 19, comma 3 del D.P.R.n.602/1973 secondo cui: “In caso di mancato pagamento [...] a), nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”.

Attenzione che - stante le novità della norma - per i provvedimenti di accoglimento delle rateizzazioni presentate a partire dal 16 luglio 2022, in caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. Disposizione questa che pare, tuttavia, “attenuata” dal successivo comma 3-ter secondo cui: “La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, (...) la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza”. Pertanto, la decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di presentare istanze di dilazione per cartelle/avvisi “diversi” da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. L’Agenzia ricorda, in particolare, che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria sono, tuttora, vigenti termini di decadenza “differenti” in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione.

Così, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cd. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate. Si ricorda che, in caso di decadenza per inadempienza, per i piani di rateizzazione richiesti “prima” del 16 luglio è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione.

Compensazione dei crediti maturati nei confronti delle PA

Con l’articolo 20-ter del D.L. n. 50/2022, inserito in sede di conversione, è stata modificata la disciplina in materia di compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti della PA con somme iscritte a ruolo. In particolare, modificando l’articolo 28-quater del D.P.R. n. 602/1973 e portando “a regime” quanto previsto dal comma 7-bis dell'articolo 12 del D.L. n. 145/2013, viene stabilito che anche per le prestazioni professionali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Possono essere utilizzati in compensazione i crediti maturati nei confronti delle PA di seguito indicate:

Articolo 1 comma 2 del DLgs.n.165/2001

“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

Detti crediti, tenuto conto dell’estensione prevista dal DL Aiuti, possono essere utilizzati in compensazione con le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Pertanto, a seguito dell’introduzione, con “norma primaria”, della possibilità di compensare anche i crediti maturati per prestazioni professionali nei confronti delle PA, viene definitivamente abrogata quella norma temporanea (comma 7-bis dell'articolo 12 del D.L. 145/2013 che rimanda al DM 24 settembre 2014) che, a seguito, di diversi interventi normativi (da ultimo, l’articolo 1, comma 17-bis del D.L. 41/2021) aveva prorogato al 31 dicembre 2021 l’ambito di applicazione della disciplina. Alla luce della novità in esame si ritiene sarà necessario “adeguare” le disposizioni attuative previste.

Certificazione dei crediti

Ai fini della procedura di compensazione, i crediti devono essere oggetto di “certificazione” da parte dell’Ente debitore. Detta certificazione – emessa attraverso l'apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’Economia - deve attestare che il credito è certo, liquido ed esigibile (articolo 9, comma 3-bis e comma 3-ter lett. b) del D.L. 185/2008) e recare la data prevista per il pagamento.  Si ricorda che il comma 3-bis del D.L. 185/2008 stabilisce, tra l’altro, che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le PA certificano, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro-soluto o pro-solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti. Il comma 3-ter della stessa norma dispone, invece, che la certificazione non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti del SSN delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate dalle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate nonché le certificazioni rilasciate n attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Novità per il superbonus 110%

Con l’articolo 14 del D.L. n. 50/2022 si interviene, in primo luogo, sulle disposizioni relative gli edifici unifamiliari e le unità autonome in edifici plurifamiliari. Con il comma 1, lettera a), infatti, viene confermata l’impostazione originaria della norma che proroga di 3 mesi il termine per realizzare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari delle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione cd. superbonus al 110 per cento. In particolare, la norma (modificando il co. 8-bis dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020) stabilisce che, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, trattasi dei lavori realizzati sostanzialmente per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situati all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

La norma precisa altresì che, ai fini del computo del 30% dell'intervento complessivo, possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus (ovvero non solo gli interventi trainanti e trainati). Pertanto, i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non devono essere separatamente computati nel conteggio del 30%, ma deve essere effettuata una valutazione sulla “generalità” dei lavori, comprendendo anche gli interventi “diversi” da quelli rientranti nel superbonus 110%.

Ulteriore intervento ha riguardato l’opzione per lo sconto sul corrispettivo e la cessione del credito. L'ambito è nuovamente la disciplina recata dall'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi. Ferma restando la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione della stessa nella propria dichiarazione, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante ovvero per il cd. "sconto in fattura", dopo una prima cessione a favore di un terzo, sono possibili due ulteriori cessioni ma solo a favore di soggetti vigilati. In “aggiunta”, per le comunicazioni di cessione o sconto presentate a partire dall'1.5.2022, il testo dell'art.121 del D.L. 34/2020, nella versione ante modifiche, stabiliva una ulteriore cessione effettuata dalle banche a favore di propri correntisti.

Ora, per effetto dell’articolo 14 del D.L. n. 50/2022 viene estesa la platea dei “ces­sio­nari finali”: con il co. 1 lett. b) numero 1), infatti, viene interamente sostituito l’ultimo periodo dell'articolo 121, comma 1, lett. a) del D.L. 34/2020 (che consente di fruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica mediante sconto in fattura), mentre con il numero 2) si sostituisce l’ultimo periodo dell'articolo 121, comma 1, lettera b), del D.L. 34/2020 (che consente di fruire delle agevolazioni mediante credito di imposta cedibile).

Con le modifiche introdotte il legislatore stabilisce, in particolare, che le banche ovvero le società appartenenti ad un gruppo bancario possono effettuare - in aggiunta (quarta cessione) oppure in alternativa (cioè prima che siano state “esaurite” le cessioni possibili) alle due ulteriori cessioni a soggetti “vigilati” successive alla prima – una cessione a favore di soggetti “diversi” dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In pratica, i correntisti che potranno acquistare dalla propria banca oppure dalle altre società appartenenti al gruppo bancario i crediti d’imposta derivanti da superbonus o altri bonus edilizi non saranno più solo i "clienti professionali privati" (come nel testo originario del DL 50/2022), ma tutti i "soggetti diversi dai consumatori o utenti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206", ossia tutti i clienti società, professionisti e partite Iva.

Per quanto concerne la decorrenza delle novità si fa presente che, per effetto del combinato disposto dell’articolo 14 comma 1-bis e dell’articolo 57 comma 3 del D.L. 50/2022, l’ampliamento della platea dei potenziali “cessionari finali” riguarda i crediti d’imposta relativi a comunicazioni di opzione inviate all’A­gen­zia delle Entrate a partire dall’1.05.2022.

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Con l’articolo 18 del D.L. n. 50/2022 viene confermato il contributo a fondo perduto (per il quale è stato istituito un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2022) a favore delle imprese che si trovano a fronteggiare le ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, tradotte in “perdite di fatturato” derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Sono destinatari del contributo le piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

  1. hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  2. hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
  3. hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

Determinazione del contributo

Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data del 18 maggio 2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle su riportate lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021.

Istanza e erogazione del beneficio

Con un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande (che sarà fissato in una data non successiva al 60° giorno dalla data di pubblicazione dello stesso decreto) nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.

Quadro temporaneo aiuti di Stato

I contributi, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di 400.000 euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". E', comunque, escluso il cumulo con le misure a favore di imprese esportatrici.

Estensione al primo trimestre 2022 del bonus imprese a forte consumo di gas 

Viene confermata la norma di cui all’articolo 4 del D.L. n. 50/2022 (che introduce l’articolo “aggiuntivo” 15.1 nel testo del D.L. 17/2022, convertito con legge n. 34/2022) che destina alle imprese a forte consumo di gas naturale (già destinatarie del contributo del 25% per i consumi del secondo trimestre 2022), un credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del riconoscimento del contributo, è considerata impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.541, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

In termini operativi, il credito d'imposta in esame:

  • è utilizzabile entro il 31/12/2022 esclusivamente in compensazione mediante F24 senza l’applicazione degli ordinari limiti annuali di importo e compensazione di cui all’articolo 1, comma 53 della L.244/2007 e all’articolo 34 della L. 388/2000;
  • non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta  è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti, compresi gli istituti di  credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori  cessioni  solo se effettuate a favore di  banche  e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  società appartenenti a un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 322/98, sono definite con provvedimento delle Entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis nonché, inquanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, co. da 4 a 6 del D.L. 34/2020. Il comma 5 dell’articolo aggiuntivo affida al Ministero dell’economia il “monitoraggio” delle fruizioni del credito d’imposta affinché, nel caso riscontri pregiudizi al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma le iniziative che assicurino il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Garanzie sui mutui a imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Con l’articolo 20 del D.L. n. 50/2022, previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore delle piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 (come da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000).

È necessario che tali finanziamenti:

  • prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;
  • abbiano una durata fino a 120 mesi;
  • abbiano un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, e, comunque, non superiore a 35.000 euro.

In sede di conversione, con il nuovo comma 2-bis, è stato sostituito l’articolo 6, comma 4-bis del Dlgs. 228/2001. Si interviene, in particolare, sulla procedura relativa all'assegnazione dei terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, qualora alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra 18 e 40 anni. A tal riguardo, si introduce, rispetto alla legislazione vigente, una “clausola di salvezza” relativamente alla previsione legislativa (l'articolo 4-bis della L. 203/1982), la quale attribuisce al conduttore, a determinate condizioni, il diritto di prelazione per il nuovo affitto del fondo da lui già precedentemente condotto in locazione. Nella nuova formulazione della norma si prevede, quindi, che - fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della L. 203/1982 - qualora alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra 18 e 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.

Buono partecipazione a manifestazioni fieristiche 

Con l’articolo 25-bis del D.L. n. 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stato concesso alle imprese aventi sede operativa in Italia che - dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022) e fino al 31.12.2022 - partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, un “buono” del valore di 10.000 euro per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti. Tale “buono” ha una validità fino al 30.11.2022 e può essere richiesto una sola volta. Stante la norma, tuttavia, non appare chiaro il fatto che le manifestazioni fieristiche possono svolgersi fino a dicembre 2022, ma il buono “ha validità” fino novembre 2022. Sul punto, si ritiene sia necessario un chiarimento ufficiale.

Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse previste (34 milioni di euro per l'anno 2022), previa la presentazione di una richiesta, esclusivamente in via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Mise ovvero da un “soggetto attuatore”, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

All'atto della presentazione della richiesta, ciascun richiedente deve comunicare:

  • un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante;
  • le coordinate di un conto corrente bancario a sè intestato;
  • le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma, in cui attesta:

a)

di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b)

di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore

c)

di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore

d)

di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente

e)

di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del DLgs.n.231/2001, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

f)

di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità

g)

essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

Una volta ricevuta la richiesta, il Ministero dello Sviluppo economico ovvero il soggetto attuatore rilascia il buono mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente.

Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma prevista ad hoc, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

Il Ministero dello Sviluppo economico ovvero il soggetto attuatore provvede al rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31.12.2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario. Con decreto del Mise possono essere adottate ulteriori disposizioni attuative. Da ultimo, occorre tener presente che l’agevolazione in esame opera nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di gli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 relativo gli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Misure a favore di imprese esportatrici

La norma dell’articolo 29 del D.L. n. 50/2022 estende il sostegno, già previsto per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina (D.L. 14/2022), alle imprese esportatrici, per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Le imprese colpite da specifiche difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti, dovuti alla guerra in Ucraina, potranno accedere a finanziamenti agevolati fino ad un massimo di 400.000 euro per impresa, assistititi da cofinanziamenti a fondo perduto di importo fino al 40% del totale del finanziamento. La misura agevolativa è applicabile fino al 31 dicembre 2022 secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del “Comitato agevolazioni”, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L’efficacia della misura è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Servizi di trasporto con finalità turistico-ricreative, interpretazione autentica

L’articolo 36-bis del D.L. n. 50/2022, inserito in sede di conversione, individua una norma di “interpretazione autentica” mediante la quale viene chiarita la portata di alcune agevolazioni Iva per il settore dell’autotrasporto di persone (regime di esenzione ed aliquote Iva ridotte). Nello specifico, la norma interpretativa coinvolge le seguenti disposizioni:

  • l'articolo 10, comma 1, n. 14 del DPR 633/72, che prevede l’esenzione Iva per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. A tal fine, si considerano “urbani” i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri;
  • il n. 1-ter della Tabella A, Parte II-bis allegata al DPR 633/1972 che prevede l’assoggettamento a Iva con aliquota ridotta al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
  • il n. 127-novies della Tabella A, Parte III allegata al DPR IVA che prevede l’assoggettamento ad Iva con aliquota ridotta al 10% delle prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

Il legislatore, con la norma di interpretativa intende chiarire che l’esenzione Iva e l’applicazione delle aliquote agevolate (al 5 o al 10%), previste per le prestazioni di trasporto di persone, si applicano anche alle prestazioni rese per finalità “turistico-ricreative”, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le rende, a condizione che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori. Ai sensi dell’articolo 12 del DPR IVA, infatti, le prestazioni accessorie, effettuate direttamente dal prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. La stessa novella norma precisa, inoltre, che detta interpretazione non si riferisce alle “mere” prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto ed ha efficacia “retroattiva” e, pertanto, è applicabile anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti.

 

Quadro Normativo

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