Dl Infrastrutture: legge di conversione e testo coordinato in Gazzetta

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Dl Infrastrutture: legge di conversione e testo coordinato in Gazzetta

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, suppl. ordinario, la Legge n. 108 del 5 agosto 2022, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 68/2022 (cosiddetto "Decreto infrastrutture").   

Contestualmente, è approdato in Gazzetta anche il testo coordinato del medesimo Dl, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici e nelle Rsa fino al 30 settembre

Tra le misure più rilevanti si segnalano:

  • la proroga al 30 settembre 2022 dell'obbligo dell'uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie (art. 11);
  • misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo 2025;
  • misure urgenti in materia di trasporto marittimo di passeggeri, di adeguamenti infrastrutturali portuali e di tutela della laguna di Venezia.
  • interventi per lo sviluppo della mobilità elettrica.

Le altre disposizioni si sostanziano in:

  • misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio;
  • misure di adeguamento delle infrastrutture delle capitanerie di porto e disposizioni concernenti le Autorità di sistema portuale oltre a norme istitutive del Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile;
  • misure urgenti in materia di trasporto marittimo, aereo e ferroviario;
  • disposizioni urgenti in materia di sicurezza e circolazione stradale;
  • disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale;
  • interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR

Sono inoltre introdotte disposizioni volte ad accelerare lo svolgimento delle procedure amministrative riguardanti interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, al fine di rispettare le tempistiche stabilite dallo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

All'art. 12 bis del Dl, in particolare, si prevede che, nei predetti giudizi, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il TAR, con la medesima ordinanza, fissi la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti.

In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del Tar, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. Il termine di 30 giorni, in questo caso, decorre dalla data di  ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del Tar che ne dà avviso alle parti.

Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti,  la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

Modifiche al Codice della strada

Il provvedimento, come anticipato, contiene anche misure in materia di circolazione stradale (art. 7) che si sostanziano, peraltro, in numerose modifiche al Codice della strada, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale.

In tema di biciclette elettriche, in particolare, si dispone che i velocipedi non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate all'art. 50, comma 1, CdS sono considerati ciclomotori.

Ulteriore novità è disposta in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni: si prevede che la violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti  tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni, come un'unica infrazione.  

Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei 90 giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.

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