Dogane: credito gasolio per autotrazione, dichiarazione entro il 31 luglio

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Dogane: credito gasolio per autotrazione, dichiarazione entro il 31 luglio

Con riferimento ai consumi di gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente deve essere presentata dal 1° al 31 luglio 2018.

Lo si apprende dalla nota dell’Agenzia delle Dogane n. 69244 del 19 giugno 2018, nella quale si comunica anche che è disponibile l’apposito software che consente agli autotrasportatori di compilare e stampare la dichiarazione.

Software per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al 2° trimestre 2018

L’Agenzia informa che, sul proprio sito internet, è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2018.

Sarà sufficiente seguire il percorso Dogane → In un click →Accise → Benefici per il gasolio da autotrazione → Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2018 per accedere al software aggiornato.

Coloro che non si avvalgono del Servizio telematico doganale – E.D.I. – devono riprodurre su supporto informatico il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e consegnarlo insieme al modulo cartaceo.

Per ottenere il rimborso previsto dalla legge (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione mediante F24), gli autotrasportatori interessati sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione a uno dei seguenti uffici delle Dogane territorialmente competente:

  • per le imprese nazionali - l’ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, in caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;

  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia - l’ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;

  • per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia - l’ufficio delle Dogane di Roma 1.

Importo rimborsabile

Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in base ai precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale nel Testo unico delle accise, da parte dell’articolo 4-ter, comma 1, lettera f) del Dl 193/2016, l’importo del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 per mille litri di prodotto per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2018.

Per ottenere il rimborso del suddetto importo gli aventi diritto devono presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il sopraindicato termine del 31 luglio 2018.

Stoccaggio prodotti energetici presso depositi terzi: nuovi servizi digitali

Con la nota protocollo n. 73179/RU del 2 luglio 2018, invece, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce istruzioni operative sui nuovi servizi digitali per l’identificazione e l’autorizzazione di soggetti che intendono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi.

Proprio per prevenire e contrastare l’evasione fiscale ed i fenomeni fraudolenti nel settore dei prodotti energetici, il legislatore ha introdotto una serie di obblighi finalizzati al presidio digitale delle transazioni di filiera (Legge di bilancio 2018).

Con il decreto Mef del 12 aprile 2018 è stato disposto che i traders che intendono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi, sono tenuti a:

  • presentare istanza all’Ufficio delle Dogane competente per territorio per ottenere l’autorizzazione che ha validità biennale (l’istanza è sostituita da una comunicazione telematica da trasmettere almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di stoccaggio nel caso in cui i TRADERS siano già titolari, in Italia, di un deposito fiscale di prodotti energetici; la comunicazione ha validità annuale);
  • ottenere da parte del depositario autorizzato o del destinatario registrato presso cui intendono stoccare i prodotti uno specifico atto di assenso;
  • trasmettere un riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito di terzi.

Le Dogane, con la recente nota, impartiscono le istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare agli obblighi predetti, ricordando che i nuovi servizi per gli operatori sono immediatamente disponibili.

Nella nota in oggetto è specificato, inoltre, che le nuove funzionalità per gli uffici, già disponibili in ambiente di validazione dal 28 maggio, sono in ambiente di esercizio dal 2 luglio 2018.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 28 giugno 2018 - Stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi. Procedura per l’autorizzazione – Pichirallo

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