Doppia responsabilità per le imprese di autotrasporti

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All’esito delle verifiche condotte nei confronti di Gamma che esercita attività di autotrasporto merci per conto terzi, l’organo accertatore riscontra violazioni sui periodi di riposo contenute nel regolamento CE 561/2006. Vengono pertanto contestate con appositi verbali sanzioni amministrative nei confronti del conducente come autore del fatto e di Gamma come obbligata solidale. Le sanzioni vengono irrogate anche al responsabile di Gamma, nonché a quest’ultima, sempre a titolo di responsabilità solidale. Gamma presenta scritti difensivi adducendo che l’organo accertatore avrebbe duplicato nei suoi confronti la sanzione, poiché quest’ultima sarebbe stata applicata due volte per un medesimo fatto. È corretta l’osservazione di Gamma?



Premessa

Benché la tematica della responsabilità per le sanzioni amministrative sia stata ampiamente affrontata, pare opportuno tornare sull’argomento per evidenziare le peculiarità che contrassegnano il settore merceologico dei trasporti per conto terzi. Quest’ultimo infatti è sottoposto a una complessa normativa codificata non solo nel D.lgs. n. 285/92 (c.d. Nuovo codice della Strada, di seguito per brevità NCDS) ma anche nelle fonti comunitarie e segnatamente nel regolamento (CE) 561/2006, nell’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e nel regolamento (CEE) 3821/19854. Il coacervo di norme, peraltro stratificatesi nel tempo a più livelli, rende opportuno tentare di illustrare il regime delle responsabilità per coloro che svolgono attività nel settore onde evitare una duplicazione dei ruoli e delle conseguenze sanzionatorie connesse alla violazione della normativa, che disciplina orari e modalità del servizio di trasporto merce su strada.


Il quadro normativo sui trasporti per strada


Il quadro normativo che regolamenta il settore è composto dal REG. CE n. 561/06, dall’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e dalla direttiva 2002/12/CE alla quale l’Italia ha dato attuazione con il D.lgs. 234 del 19 novembre 2007. Il regime sanzionatorio per le violazioni della normativa REG. CE 561 è contenuto nel NCDS e segnatamente agli artt. 174 e 179. Vale osservare che il REG. CE 561 cit. riguarda l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti. Tale atto normativo è stato adottato al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra i diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché per conseguire il miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale. A tale fine sono stati disciplinati i periodi di guida, le interruzioni e i periodo di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada. Per stabilire il campo di applicazione del REG. CE 561 cit. occorre avere riguardo al contenuto del trasporto e allo spazio territoriale in cui viene eseguita la prestazione. L’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) invece ha una valenza sostitutiva al REG CE. 561 e copre i trasporti che non sono disciplinati dal quest’ultima fonte normativa. Al fine poi di garantire la competitività tra imprese e le corrette regole di concorrenza è stata emanata la direttiva 2002/12/CE alla quale l’Italia ha dato attuazione con il D.lgs. 234 del 19 novembre 2007, riguardante l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti. Tale fonte normativa nel dettare la disciplina inerente all’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto completa il quadro normativo tracciato dal REG 561 cit.

I titoli di responsabilità per le violazioni delle previsioni contenute nel REG. 561 cit.

Come testé accennato il regime sanzionatorio per la violazione del REG. CE 561 cit. è contenuto nel NCDS e precisamente all’art. 174 che al comma 4 sanziona il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal REG. CE n. 561. La responsabilità solidale per tale violazione viene posta dall’art. 174 comma 13 a carico dell’impresa presso la quale il dipendente presta servizio. Quest’ultima norma peraltro si limita a ribadire il principio di solidarietà espresso nell’art. 196 commi 1 e 3 del NCDS. Segnatamente il comma 3 configura la responsabilità solidale a carico della persona giuridica o dell’imprenditore per le violazioni commesse dal proprio dipendente (salvo in ogni caso il diritto di regresso).

Il regime sanzionatorio viene arricchito dall’art. 174 comma 14 NCDS il quale contempla la responsabilità diretta dell’impresa per non aver organizzato la prestazione lavorativa del dipendente in modo da rispettare le prescrizioni normative. Si tratta di un preciso obbligo di organizzazione al quale il datore di lavoro è tenuto nell’espletamento della propria attività di impresa, nel corso della quale infatti deve esercitare i propri poteri di istruzione, di costante vigilanza e di controllo sull’attività dei conducenti dei mezzi. A conferma l’art. 10, paragrafo 3, primo periodo del reg. CE 561 cit. stabilisce che le imprese di trasporto sono responsabili delle infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora le infrazioni siano state commesse sul territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo.

Valga osservare che la norma si riferisce letteralmente all’impresa. Sennonché, stante il regime di responsabilità personale che caratterizza l’illecito amministrativo, l’autore dell’illecito non può che essere la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche un’entità astratta, come società o enti in genere. Questi ultimi invece rispondono eventualmente a titolo di responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti. Sul punto la giurisprudenza è consolidata. Ne segue pertanto che la locuzione “impresa” contenuta nell’art. 174 comma 14 deve essere letta come riferita al legale rappresentante dell’ente, il quale invece risponderà dell’illecito commesso dal predetto responsabile a titolo di responsabilità solidale.

Tirando le fila, in forza del combinato disposto di tali norme, ove l’organo accertatore dovesse riscontrare la violazione, da parte del conducente del mezzo, delle previsioni contenuta nel REG. CE 561 cit. inerenti ai periodi di riposo, procederà a elevare verbale di illeciti nei confronti:

  1. del conducente per responsabilità diretta in quanto autore materiale del fatto;

  2. dell’impresa in qualità di obbligata solidale per la violazione commessa dal predetto dipendente;

  3. del legale rappresentante dell’impresa come autore materiale dell’illecito consistente nella violazione dell’organizzazione del lavoro;

  4. dell’impresa in qualità di obbligata solidale per la violazione commessa dal legale rappresentante.

Per quanto attiene infine ai criteri di applicazione delle sanzioni occorre precisare che queste ultime devono essere calcolate non solo in relazione al numero dei lavoratori coinvolti nelle violazioni, ma altresì in base al numero delle violazioni commesse da ciascuno di essi. Tale interpretazione è ritenuta dal Ministero del lavoro più rispondente al principio di proporzionalità delle sanzioni, in quanto consente di rapportare il trattamento sanzionatorio alla effettiva gravità della condotta del datore di lavoro. Anche per la sanzione amministrativa irrogata all’impresa si ritiene che la stessa deve essere riferita ad ogni dipendente interessato e a ciascuna infrazione rilevata pur nell’ambito della medesima fattispecie di illecito.

Il caso concreto

Venendo ora al caso concreto risulta nei fatti che all’esito delle verifiche condotte nei confronti di Gamma, quale impresa esercente attività di autotrasporto merci per conto terzi, l’organo accertatore ha riscontrato violazioni sui periodi di riposo contenute nel regolamento CE 561/06. Sono state pertanto contestate con appositi verbali sanzioni amministrative nei confronti del conducente come autore del fatto e a carico di Gamma come obbligata solidale. Le sanzioni sono state altresì irrogate anche al responsabile di Gamma, nonché a quest’ultima, sempre a titolo di responsabilità solidale. Gamma ha presentato gli scritti difensivi adducendo che l’organo accertatore avrebbe duplicato nei suoi confronti la sanzione, giacché quest’ultima sarebbe stata applicata due volte per un medesimo fatto. Tale osservazione a giudizio degli scriventi non coglie nel segno. Gamma infatti ricopre la veste di responsabile solidale sotto un duplice versante: l’uno nei confronti del conducente per le violazioni sui periodi di riposo da quest’ultimo commesse, l’altra invece rispetto al legale rappresentante dell’impresa per gli illeciti che concernano le modalità di organizzazione del lavoro. Ne segue pertanto la correttezza dell’operato dell’organo accertatore, che, per le violazioni riscontrate, ha irrogato a ciascun soggetto le dovute sanzioni imputandole ai rispettivi titoli di responsabilità.


NOTE

i Il reg. CE 561 cit. si applica al trasporto su strada che abbia per oggetto:

  1. la merce purché il veicolo sia di massa, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;

  2. le persone e quindi i passeggieri, e in tale ipotesi il veicolo deve essere omologato per siffatta finalità e deve essere idoneo a trasportare più di nove persone compreso il conducente.

ii Indipendentemente dal paese di immatricolazione del veicolo il REG. CE 561 si applica:

  1. al trasporto effettuato esclusivamente all’interno della comunità europea;

  2. fra la comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

iii L’AETR si applica ai nel caso in cui il viaggio si svolga in parte al di fuori delle zone territoriali coperte dal REG 561 cit.. In tale ipotesi la fonte de quo copre l’intero tragitto se il veicolo è immatricolato nella Comunità o in un paese parte dell’AETR. Diversamente se il veicolo è immatricolato in un paese terzo che non ha sottoscritto l’AETR, l’accordo si applica solo per la parte di tragitto che si svolge sul territorio della Comunità o dei paesi parte dell’AETR.

iv Cass. civ. Sez. II, 21/02/2013, n. 4428; Cass. civ. Sez. II, 12/03/2012, n. 3879; Cass. civ. Sez. II, 06/12/2011, n. 26238 (rv. 619805).

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