DSU precompilata: esclusione automatica dei titoli di Stato
Pubblicato il 17 giugno 2025
In questo articolo:
- Contesto normativo: evoluzione della disciplina ISEE
- Finalità e ambito di applicazione
- Modalità di esclusione nella DSU precompilata
- Verifica e modifica da parte del dichiarante
- Criteri di priorità: due livelli di applicazione
- Modalità autodichiarata: istruzioni operative
- Esempi pratici: applicazione della decurtazione
- Faq
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Con il messaggio n. 1895 del 16 giugno 2025, l’Inps ha introdotto una rilevante innovazione procedurale nella gestione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata alla determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
A partire dal 16 giugno 2025, infatti, la DSU precompilata recepirà automaticamente una riduzione del patrimonio mobiliare dichiarato, escludendo determinati strumenti finanziari fino a una soglia prestabilita.
L’esclusione automatica si applica, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, a:
- Titoli di Stato
- Buoni fruttiferi postali
- Libretti di risparmio postale
Questa modifica è stata introdotta a seguito dell’aggiornamento dell’art. 5 del Regolamento ISEE, così come modificato dal D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13.
Contesto normativo: evoluzione della disciplina ISEE
Il Regolamento ISEE e i suoi aggiornamenti
L’ISEE è regolato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che disciplina le modalità di calcolo e i campi di applicazione dell’indicatore. Negli anni successivi, il regolamento ha subito vari aggiornamenti, l’ultimo dei quali è rappresentato proprio dal D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13.
Tale aggiornamento ha introdotto, tra gli altri, il comma 4-bis all’articolo 5, con l’intento di:
- favorire l’accesso alle prestazioni agevolate da parte di famiglie con patrimoni “sicuri” e di basso rischio;
- evitare discriminazioni nei confronti di chi investe in strumenti garantiti dallo Stato;
- ridurre la complessità del calcolo dell’ISEE, incentivando la presentazione della DSU precompilata.
Finalità e ambito di applicazione
La misura oggetto del messaggio Inps è destinata a tutti i contribuenti che intendono presentare la DSU per la determinazione dell’ISEE e che possiedono, alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello della presentazione, uno o più dei seguenti strumenti:
- Titoli di Stato, incluse le emissioni trasferite allo Stato;
- Buoni fruttiferi postali, anche intestati a minori;
- Libretti di risparmio postale, anche cointestati.
L’obiettivo è duplice:
- Evitare che tali strumenti influenzino negativamente l’ISEE, trattandosi di strumenti a basso rendimento e a capitale garantito.
- Semplificare la compilazione della DSU da parte dei cittadini, evitando inserimenti manuali complessi o errori nella dichiarazione.
Modalità di esclusione nella DSU precompilata
L’implementazione della misura avviene mediante una procedura di decurtazione automatica, che si applica nel momento in cui il contribuente utilizza il servizio online di compilazione della DSU precompilata. Nello specifico, i valori del patrimonio mobiliare (Quadro FC2, sezioni I e II) risultano già ridotti dei seguenti importi:
- valore al 31 dicembre dei titoli di Stato, buoni postali e libretti postali;
- giacenza media annuale, nel caso dei libretti postali.
La decurtazione è effettuata a livello di singolo componente del nucleo familiare e si applica fino al raggiungimento della soglia complessiva di 50.000 euro per nucleo.
I dati patrimoniali su cui si applica la decurtazione sono quelli trasmessi dall’Agenzia delle Entrate a partire dalle comunicazioni periodiche delle istituzioni finanziarie.
Verifica e modifica da parte del dichiarante
Nel Quadro FC2 di ciascun soggetto per cui è stata applicata una riduzione, è disponibile il pulsante "Apri Dettaglio Decurtazione applicata", attraverso cui si può accedere a:
- una tabella riepilogativa dei valori esclusi;
- i dettagli del calcolo applicato;
- la possibilità di accettare o modificare i dati, previa motivazione.
Criteri di priorità: due livelli di applicazione
Priorità tra i soggetti del nucleo
L’esclusione è applicata in base al seguente ordine di priorità tra i soggetti del nucleo familiare:
- Dichiarante della DSU;
- Altri componenti, in ordine decrescente di età (dal più anziano al più giovane);
- Eventuale genitore non convivente e non coniugato, in caso di presenza nel nucleo.
Questo ordine garantisce la piena saturazione della soglia dei 50.000 euro con riferimento a coloro che hanno maggiore rilevanza ai fini dell’indicatore.
Priorità tra i rapporti finanziari
All’interno del patrimonio mobiliare di ciascun soggetto, l’esenzione si applica secondo la seguente gerarchia:
- Titoli di Stato (codici 2 e 6);
- Buoni fruttiferi postali (codice 7 – Poste);
- Libretti di risparmio postale (codice 3 – Poste).
Modalità autodichiarata: istruzioni operative
Nel caso in cui il contribuente opti per la compilazione manuale della DSU, è tenuto ad applicare autonomamente la riduzione nei valori dichiarati nel Quadro FC2, sezione I.
Devono essere ridotti entrambi i seguenti campi:
- saldo al 31 dicembre (dell’anno “n-2”);
- giacenza media (obbligatoria per i libretti postali).
Esempi pratici: applicazione della decurtazione
Caso semplice: un solo soggetto
Dati:
- Dichiarante possiede €45.000 in titoli di Stato (codice 2)
- Nessun altro componente nel nucleo
Esclusione applicata: €45.000
Valore patrimoniale dichiarato: €0 (rientrando nella soglia)
Caso complesso: nucleo con tre componenti
Componente | Strumento | Valore | Codice |
---|---|---|---|
Dichiarante | Titoli Stato | € 25.000 | 2 |
Coniuge | Buoni postali | € 20.000 | 7 |
Figlio | Libretto postale | € 15.000 | 3 |
Totale patrimonio da decurtare: € 60.000
Esclusione massima consentita: € 50.000
Applicazione:
- Dichiarante: esclusi €25.000
- Coniuge: esclusi €20.000
- Figlio: esclusi €5.000 (restano €10.000 soggetti a ISEE)
Faq
L’esclusione vale anche per strumenti cointestati?
Sì, purché siano intestati a componenti del nucleo familiare e rispettino i codici e operatori richiesti.
Vale anche per i buoni postali dormienti?
Sì, purché risultino ancora attivi o non prescritti e siano intestati a soggetti del nucleo.
Che succede se si supera la soglia di 50.000 euro?
L’eccedenza sarà interamente computata nell’ISEE, secondo il valore effettivo del patrimonio mobiliare.
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