Durc con il contratto nazionale

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Con l’interpello n. 54/2008, il ministero del Lavoro risponde a un quesito della Confartigianato in merito al diniego, espresso da una cassa edile, alla richiesta di rilascio del Durc da parte di un’impresa artigiana che applichi il solo Ccnl, non essendo vigente un contratto integrativo territoriale né provinciale né regionale sottoscritto da una organizzazione con cui l’imprenditore abbia aderito o conferito mandato. Così precisa il Ministero: la regolarità contributiva ai fini del rilascio del documento unico è comunque rispettata se l’azienda applica il solo contratto collettivo nazionale in mancanza di un contratto integrativo territoriale. Cioè, si specifica che in questi casi le aziende non hanno alcun obbligo di applicare disposizioni collettive di secondo livello, a meno che il datore di lavoro non vi dia esplicita adesione o spontanea applicazione.

L’Inail,con la circolare n. 79 ricorda che “dal 15 dicembre 2008 i datori di lavoro non dovranno più utilizzare il modulo allegato alla circolare Inail 7/2008”. Il tutto, prendendo atto dalla circolare 34 del Lavoro sul Durc che prevede, per i datori di lavoro, l’autocertificazione alla direzione provinciale del Lavoro, circa l’inesistenza di situazioni ostative al rilascio del Durc. Il nuovo termine è il 30 aprile 2009 sia per chi ha già trasmesso all’Inail il modulo ora cancellato sia per chi chiede i benefici per la prima volta.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Niente compromessi sul tfr – Cirioli

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