E' valida la clausola del contratto assicurativo di rinuncia temporanea al giudice

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E' legittimo, e non deve essere attribuito valore compromissorio, l'inserimento in un contratto di assicurazione contro gli infortuni di una clausola che dispone la sospensione della competenza del giudice ordinario al fine di deferire ad un collegio di periti l'accertamento relativo all'infortunio.

Lo ha specificatamente deciso la terza sezione civile della Corte di cassazione nella pronuncia n. 25643 del 17 dicembre 2010 ratificando in toto la sentenza del giudice di appello. Costui ha affermato che la presenza in un contratto di assicurazione contro gli infortuni di una clausola che preveda una perizia ad opera di esperti al fine di effettuare accertamenti sull'accaduto va letta come temporanea rinuncia alla tutela del giudice; questo non attribuisce alla clausola una natura compromissoria e di conseguenza non va esplicitamente approvata per iscritto.

Correttamente, pertanto, il giudice ordinario aveva omesso, nella vigenza della clausola, di pronunciarsi sul quantum del risarcimento.
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