Edilizia: in chiaro tempi e modalità per la riduzione contributiva 2022

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Edilizia: in chiaro tempi e modalità per la riduzione contributiva 2022

C'è tempo fino al 15 febbraio 2023 per le domande di autorizzazione all'applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2022. Lo comunica l'INPS con la circolare n. 123 del 28 ottobre 2022, che fornisce ai datori di lavoro le istruzioni per la fruizione dell'agevolazione contributiva, ivi comprese le modalità di compilazione del flusso Uniemens.

Edilizia: riduzione contributiva per l’anno 2022

L’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 prevede che si applichi una riduzione contributiva sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'INPS per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e a carico dei datori di lavoro esercenti attività edile.

Tale sgravio è applicato, per il 2022, nella misura dell’11,50% (decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 settembre 2022, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato il 12 ottobre 2022 nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro).

Nella circolare n. 123 del 28 ottobre 2022 sono fornite le istruzioni per la sua fruizione relativamente ai periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022.

Edilizia: a chi si applica la riduzione contributiva

L’agevolazione contributiva spetta ai datori di lavoro classificati:

  • nel settore industria, con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305,
  • nel settore artigianato, con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305,
  • e caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
NOTA BENE: Non hanno diritto alla riduzione contributiva le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Per accedere all'agevolazione i datori di lavoro rientranti nelle categorie prima indicate:

  1. Devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata con il documento unico di regolarità contributiva e rispettare gli altri obblighi di legge, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, ovvero quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296); 
  2. osservare le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
  3.  non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Edilizia: come si applica la riduzione contributiva

La riduzione contributiva dell’11,50% si applica sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e relativamente ai soli operai occupati per 40 ore a settimana.

La base di calcolo va calcolata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (il riferimento e all'articolo 10, D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252 e all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) e ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Riduzione degli oneri sociali) e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La riduzione contributiva non si applica relativamente:

  • ai lavoratori a tempo parziale;
  • ai lavoratori per i quali sono previste altre agevolazioni contributive non cumulabili con altre riduzioni. L'INPS reca l'esempio degli esoneri per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 100, della legge di Bilancio 2018 e all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021;
  • ai lavoratori in riduzione d’orario per contratto di solidarietà;
  • al contributo, pari allo 0,30%, della retribuzione imponibile destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Edilizia: domanda e Uniemens

Le domande di autorizzazione alla fruizione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia, per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022, possono essere inviate all'INPS fino al 15 febbraio 2023, esclusivamente in via telematica e con il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Le domande sono definite entro il giorno successivo all’invio, all'esito del controllo automatizzato effettuato a livello centrale dall'INPS.

Per le domande accolte, l'Istituto attribuisce alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, valido per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023.

ATTENZIONE: Lo sgravio si riferirà tuttavia al periodo che va da gennaio 2022 a dicembre 2022.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione possono esporre lo sgravio nelle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023 e a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2022, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

Per il recupero degli arretrati 2022 dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Per le matricole sospese o cessate, il recupero dello sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione può avvenire inoltrando la domanda con la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente e allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare n. 123 del 28 ottobre 2022.

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro sono tenuti a valorizzare gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza nel primo flusso Uniemens utile non valorizzando le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero, ma inserendo il codice NFOR nell'elemento <TipoLavStat>.

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