Efficacia e durata dei CCNL in presenza di clausola di ultrattività

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Efficacia e durata dei CCNL in presenza di clausola di ultrattività

Pronuncia di Cassazione in merito alla questione della durata e dell'efficacia del contratto collettivo che preveda espressamente la perdurante vigenza fino a nuova stipulazione.

I contratti collettivi post-corporativi, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti, alle quali soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza; la cessazione dell'efficacia dei contratti collettivi, coerentemente con la loro natura pattizia, dipende quindi dalla scadenza del termine ivi stabilito.

Ciò posto, poiché la "scadenza" del contratto non può che essere quella fissata specificamente e chiaramente dalle parti collettive, la previsione, nel CCNL, di una clausola che disponga la perdurante vigenza fino alla nuova stipulazione ha comunque il significato della previsione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata, benché indeterminato nel "quando".

In questi casi, la volontà di esprimere un termine finale è chiaramente enunciata dalle parti contraenti, atteso che la locuzione "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL" indica la determinazione a vincolarsi al contenuto del contratto collettivo sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione.

Clausola di ultrattività. Efficacia del contratto anche dopo la scadenza

E’ quanto si desume dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 3672 del 12 febbraio 2021, pronunciata in riferimento ad una vicenda giudiziale che aveva ad oggetto un CCNL in cui era contenuta una clausola secondo cui "in ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL".

La Corte d’appello, nella sua decisione, aveva richiamato principi e precedenti giurisprudenziali che facevano riferimento a fattispecie diverse, quelle ossia in cui manca un termine di durata o nelle quali le parti abbiano espressamente previsto una durata indeterminata.

In proposito, era stato ricordato quanto enunciato dalle Sezioni Unite, ed ossia che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, “atteso che l'opposto principio di ultrattività sino ad uno nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. - in contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, violerebbe la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.”.

Principi, tuttavia, che non potevano regolare un'ipotesi, come quella in esame, in cui la clausola di ultrattività aveva previsto un termine finale correlato ad una nuova negoziazione.

Per la Cassazione, l’utilizzo dell’espressione "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL" stava infatti a indicare la volontà delle parti originariamente stipulanti a vincolarsi al contenuto del contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione.

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