Elenco dei curatori: non serve la trasmissione al Consiglio dell'Ordine

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Elenco dei curatori: non serve la trasmissione al Consiglio dell'Ordine

La trasmissione al Consiglio dell’ordine degli avvocati dell’elenco dei curatori, tenuto dalla sezione fallimentare del tribunale, non è imposta dal vigente quadro normativo.

Per garantire la trasparenza e la pubblicità degli incarichi, infatti, è sufficiente che l’iter di formazione dell’elenco medesimo:

  • sia fondato su chiari criteri di selezione dei professionisti;
  • garantisca un adeguato regime di pubblicità.

Va escluso, invece, che il procedimento di formazione dell'elenco richieda, come detto, la trasmissione al Consiglio dell’ordine degli elenchi stessi.

L'indicazione è stata fornita dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta della Settima commissione, in risposta a un quesito relativo all'elenco dei curatori.

La risposta è stata deliberata nella seduta del 24 gennaio 2024, per come si apprende dalla nota "brevi dal plenum" pubblicata all'esito dei lavori del CSM.

Il CSM risponde al quesito di un Ufficio giudiziario

Il quesito era stato formulato dal presidente di un tribunale al fine di chiarire se la trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati dell’elenco dei curatori, tenuto dalla sezione fallimentare del medesimo Ufficio giudiziario in conformità a quanto previsto da un'apposita circolare, potesse incidere sull’autonomo esercizio della funzione giurisdizionale.

Nella risposta, è stato chiarito come l’elenco adottato dalla sezione concorsuale presso il tribunale rappresenta uno strumento di lavoro meramente facoltativo, che contiene informazioni sensibili in ordine alla competenza dei professionisti ed incide nel momento cruciale della scelta del curatore/commissario.

L'elenco del tribunale è strumento facoltativo

Tale elenco è uno strumento accessorio rispetto alla scelta discrezionale del professionista operata dal tribunale, che integra il provvedimento giurisdizionale.

In esso sono contenute una serie di valutazioni attinenti al valore dei singoli professionisti, che appartengono tipicamente alla riservatezza della camera di consiglio e risultano cristallizzate per facilitare il rispetto dei parametri normativi sottesi alle nomine.

La non trasmissione dell’elenco in parola, quindi, risulterebbe perfettamente in linea con il dato normativo: l’art. 356 del Codice della crisi, infatti, contempla la pubblicazione nell’albo nazionale dei nominativi dei professionisti destinati ad essere incaricati nelle procedure concorsuali su tutto il territorio nazionale ma non prevede l’onere per i singoli tribunali di tenere un elenco di professionisti nominandi.

In definitiva, al quesito formulato è stata data la seguente risposta:

“La trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dell’elenco dei professionisti di cui alla circolare OMISSIS, e successive modifiche, non è imposta dall’attuale quadro ordinamentale. Nel caso concreto, inoltre, l’iter seguito dalla sezione e positivizzato nella circolare stessa - chiarendo i criteri di selezione dei professionisti e stabilendo il regime di pubblicità riservato alle nomine - risulta coerente con l’efficiente gestione della procedura complessiva."

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