Elezioni commercialisti: il TAR Lazio respinge la richiesta di sospensiva

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Con ordinanza cautelare n. 7050 depositata il 12 dicembre 2025, il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospendere l’efficacia del regolamento elettorale dei commercialisti, confermando lo svolgimento delle elezioni degli Ordini territoriali previste per gennaio 2026.

La decisione ha trovato un immediato riscontro nel commento positivo del Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio, che ha ribadito la correttezza del percorso seguito e la necessità di garantire continuità istituzionale.

Il contesto normativo e la tornata elettorale 2026  

Il regolamento elettorale dei commercialisti, adottato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e approvato dal Ministero della Giustizia, disciplina lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali, dei Collegi dei Revisori e dei Comitati Pari Opportunità su tutto il territorio nazionale.

Il quadro normativo definisce anche le modalità di voto, incluse quelle telematiche. In base a tali regole, il rinnovo dei Consigli locali è fissato per il 15 e 16 gennaio 2026, assicurando partecipazione degli iscritti e continuità istituzionale.

Il ricorso al TAR Lazio contro il voto da remoto  

Il ricorso al TAR Lazio è stato proposto da tre iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina, i quali hanno impugnato il regolamento elettorale adottato dal Consiglio Nazionale e i relativi atti applicativi, nella parte in cui disciplinano lo svolgimento delle elezioni mediante voto da remoto.

I ricorrenti hanno chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia delle disposizioni regolamentari, ritenendo che la modalità di voto online dei commercialisti non garantisse adeguatamente alcuni principi fondamentali del procedimento elettorale.

In particolare, sono stati sollevati rilievi in ordine alla sicurezza del sistema informatico, alla segretezza del voto e alla regolarità complessiva delle operazioni elettorali, prospettando il rischio di possibili interferenze o anomalie tali da incidere sulla genuinità dell’espressione del diritto di voto degli iscritti agli Ordini territoriali.

La decisione del TAR Lazio: rigetto dell’istanza cautelare  

Il TAR Lazio, Sezione Quinta Bis, ha respinto l’istanza cautelare proposta contro il regolamento elettorale dei commercialisti, ritenendo insussistenti entrambi i presupposti richiesti dall’articolo 55 del Codice del processo amministrativo, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora.

L’assenza del fumus boni iuris  

Sotto il primo profilo, il Collegio ha svolto una valutazione sommaria di infondatezza della domanda cautelare, evidenziando, tra l’altro, la mancata notifica del ricorso a un controinteressato, individuato nell’Ordine territoriale di appartenenza dei ricorrenti, già coinvolto nelle procedure elettorali.

L’insussistenza del periculum in mora  

Quanto al periculum in mora, i giudici hanno richiamato il precedente delle elezioni del 2022, svoltesi anche mediante voto da remoto in 129 Ordini territoriali su 131, senza che fossero emerse criticità sul piano della sicurezza o della regolarità delle operazioni.

Il bilanciamento degli interessi  

Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha quindi ritenuto prevalente l’interesse pubblico allo svolgimento regolare delle elezioni per il rinnovo degli organi ordinistici, giudicando irrilevante, in sede cautelare, l’iniziativa processuale di un numero limitato di iscritti.

Le conseguenze immediate della pronuncia  

La pronuncia del TAR Lazio produce effetti immediati sulle elezioni degli Ordini dei commercialisti, confermando integralmente il calendario elettorale già definito dal Consiglio Nazionale.

Non essendo stata disposta alcuna sospensione cautelare, le procedure elettorali proseguono regolarmente e le votazioni restano fissate per il 15 e 16 gennaio 2026.

Gli Ordini territoriali possono quindi continuare le attività organizzative già avviate, facendo ricorso alla piattaforma informatica per il voto da remoto, in conformità alle disposizioni del regolamento elettorale vigente.

Il commento del Consiglio Nazionale dei Commercialisti  

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) come anticipato, ha accolto con favore la decisione del TAR Lazio.

Il Presidente Elbano De Nuccio ha definito la pronuncia un passaggio estremamente positivo, in quanto conferma la correttezza dell’operato del Consiglio Nazionale e dell’iter seguito per l’adozione del regolamento elettorale.

Secondo De Nuccio, il rigetto della sospensiva consente di garantire la continuità istituzionale della categoria e il regolare rinnovo degli organi ordinistici, tutelando il diritto di voto degli iscritti e assicurando stabilità alla governance degli Ordini dei commercialisti.

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