Eliminazione della doppia imposizione tra Italia e Kosovo

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La Legge n. 154 del 16 ottobre 2025 sancisce la ratifica e l’applicazione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo volta a eliminare le doppie imposizioni sui redditi e a contrastare in modo più efficace l’evasione e l’elusione fiscale.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2025, mira a fornire certezza giuridica ai contribuenti e a rafforzare la cooperazione economica e finanziaria tra i due Paesi.

Dal punto di vista fiscale, la Convenzione stabilisce un insieme di regole coordinate per la tassazione dei redditi transnazionali, assicurando che lo stesso reddito non sia soggetto a imposta contemporaneamente in entrambi gli Stati. Ciò avviene attraverso la definizione dei criteri di residenza fiscale, delle modalità di attribuzione dei redditi e dei meccanismi di compensazione o credito d’imposta riconosciuti per le imposte pagate nell’altro Stato.

L’accordo individua inoltre i principali tipi di reddito interessati – quali dividendi, interessi, canoni, utili d’impresa e redditi da lavoro – fissando limiti e aliquote massime di ritenuta alla fonte per ciascuna categoria. Queste misure hanno l’obiettivo di evitare la doppia tassazione, ma anche di prevenire comportamenti elusivi come il treaty shopping o l’utilizzo improprio dei benefici convenzionali da parte di soggetti di Paesi terzi.

Oltre alla ripartizione della potestà impositiva, la Convenzione disciplina lo scambio di informazioni fiscali tra le autorità competenti di Italia e Kosovo, secondo gli standard OCSE, e prevede procedure di consultazione e risoluzione amichevole per eventuali controversie in materia tributaria.

Eliminazione della doppia imposizione

L’articolo 22 della legge n. 154 del 16 ottobre 2025 rappresenta uno dei pilastri della Convenzione, in quanto definisce i metodi con cui ciascun Paese evita che lo stesso reddito venga tassato due volte — una volta nello Stato della fonte e una nello Stato di residenza del contribuente.

L’obiettivo è garantire neutralità fiscale nei rapporti economici transnazionali, assicurando che un reddito di fonte kosovara o italiana sia tassato in modo equo e coordinato, senza penalizzare gli investimenti o le attività svolte in entrambi i territori.

Residenti italiani

Per i residenti italiani che producono redditi in Kosovo, la doppia imposizione viene eliminata attraverso il metodo del credito d’imposta ordinario (ordinary tax credit method).

In pratica:

  • il reddito estero (proveniente dal Kosovo) viene incluso nel reddito complessivo imponibile in Italia, secondo la normativa interna (IRPEF, IRES, IRAP se applicabile);
  • l’imposta italiana viene calcolata sull’intero ammontare, ma il contribuente ha diritto a detrare dall’imposta dovuta in Italia le imposte già pagate in Kosovo sul medesimo reddito;
  • tale credito, tuttavia, non può superare la quota di imposta italiana corrispondente al reddito di fonte kosovara.

ESEMPIO: Un’impresa italiana riceve utili da una controllata kosovara. Se su tali utili il Kosovo ha applicato un’imposta del 10%, l’Italia includerà tali utili nel reddito imponibile ma riconoscerà un credito d’imposta fino alla concorrenza dell’imposta italiana proporzionale a quel reddito. Se l’aliquota italiana è più alta, il contribuente pagherà solo la differenza.

In questo modo si evita la doppia tassazione, ma si preserva il diritto dell’Italia a tassare i redditi dei suoi residenti su base mondiale.

Residenti kosovari

Per i residenti kosovari che producono redditi in Italia, il sistema è sostanzialmente speculare:

  • il reddito di fonte italiana viene incluso nella base imponibile kosovara;
  • l’imposta italiana pagata su quel reddito è riconosciuta come credito d’imposta nel calcolo dell’imposta dovuta in Kosovo;
  • anche in questo caso, la detrazione non può superare la quota dell’imposta kosovara relativa al reddito prodotto in Italia.

ESEMPIO: Un lavoratore kosovaro residente in Kosovo che riceve compensi per attività svolte temporaneamente in Italia pagherà le imposte in Italia sulla parte di reddito ivi prodotta, ma potrà detrarre quell’importo dalle imposte dovute in Kosovo sullo stesso reddito.

Redditi esenti

L’articolo 22, paragrafo 3, prevede una regola importante di progressione fiscale: se un reddito è esente da imposta in uno Stato in base alla Convenzione, quello Stato può comunque tenerne conto nel calcolare l’aliquota applicabile ad altri redditi imponibili del contribuente.

In pratica, se un reddito kosovaro è esente in Italia per effetto della Convenzione, l’Agenzia delle Entrate può comunque considerarlo per determinare la fascia di reddito complessiva e applicare la corrispondente aliquota progressiva agli altri redditi tassabili.

Questo evita che l’esenzione produca un effetto di riduzione artificiale dell’aliquota media applicata.

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