Energy Release 2.0, benefici in bilancio nel 2025

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I soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali OIC possono rilevare già nel bilancio 2025 i benefici economici derivanti dai contratti di Energy Release 2.0.

È quanto chiarito dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel parere 22 dicembre 2025, in risposta a un quesito formulato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in merito al corretto trattamento contabile del contributo volto a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il Mase ha richiesto allo standard setter nazionale di precisare condizioni e modalità di rilevazione nel conto economico dei benefici riconosciuti alle imprese energivore che aderiscono al meccanismo.

Il meccanismo Energy Release 2.0: profili generali

L’Energy Release 2.0 è uno strumento finalizzato a favorire l’installazione di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore.

La misura prevede:

  • un periodo di “anticipazione” di 36 mesi, durante il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) mette a disposizione delle imprese energivore energia elettrica a condizioni predeterminate;
  • l’impegno, da parte delle imprese beneficiarie, a realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile, mediante i quali l’energia anticipata viene restituita nei 20 anni successivi.

Le imprese energivore possono, tuttavia, trasferire tutti gli obblighi contrattuali (tra cui la realizzazione dell’impianto e la restituzione dell’energia) a un soggetto terzo, attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di addendum oppure tramite una procedura di asta competitiva.

Unicità della fattispecie e ambito del parere OIC

Nel parere del 22 dicembre 2025, l’OIC sottolinea che il quesito si colloca in una circostanza eccezionale, derivante da una normativa nazionale che costituisce un unicum nel panorama regolatorio.

Considerate:

  • le tempistiche particolarmente stringenti;
  • la circostanza che la maggior parte delle imprese energivore non realizzerà direttamente gli impianti,

l’OIC ha limitato l’analisi esclusivamente al caso in cui l’impresa beneficiaria deleghi a un soggetto terzo la costruzione dell’impianto e la restituzione dell’energia anticipata. In tale ipotesi, la fattispecie viene ricondotta all’erogazione di un contributo in conto esercizio.

Rilevazione del contributo secondo l’OIC 12

Come previsto dall’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio, i contributi in conto esercizio devono essere rilevati nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirli, anche se tale esercizio è diverso da quello cui il contributo si riferisce.

Nel caso dell’Energy Release 2.0:

  • il diritto al beneficio economico sorge nel momento in cui il GSE comunica all’impresa energivora l’esito positivo della procedura di assegnazione;
  • la stipula del contratto di Energy Release nel corso del 2025 rappresenta una condizione necessaria per confermare l’esistenza del diritto già nel bilancio relativo a tale esercizio.

Valutazione del rischio e fatti successivi (OIC 29)

Qualora l’impresa decida di trasferire tutte le obbligazioni contrattuali a un soggetto terzo entro il 31 dicembre 2025, è necessario valutare il rischio di dover restituire al GSE i benefici eventualmente incassati, nel caso in cui non si pervenga a un accordo con il terzo delegato.

Ai sensi dell’OIC 29 – Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, tale valutazione deve tenere conto dei fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.

Il rischio di restituzione dei benefici può considerarsi remoto al 31 dicembre 2025 solo se, entro la data di formazione del bilancio (ad esempio 31 marzo 2026):

  • è stato stipulato il contratto di addendum e si è conclusa positivamente l’istruttoria del GSE sulla garanzia prestata dal terzo; oppure
  • si è conclusa positivamente l’asta competitiva che individua il soggetto terzo e ne determina il compenso.

Misurazione del beneficio di competenza del 2025

Con riferimento alla quantificazione del beneficio imputabile all’esercizio 2025, l’impresa energivora deve essere in grado di stimare attendibilmente la quota di contributo da attribuire al soggetto terzo delegato.

A tal fine:

  • l’impresa può utilizzare anche informazioni disponibili nel 2026, purché acquisite entro la data di formazione del bilancio;
  • la stipula di un contratto irrevocabile che definisce in modo certo il corrispettivo spettante al soggetto terzo è considerata condizione sufficiente per una stima attendibile e prudente;
  • in assenza di tale contratto, la stima – pur rimanendo di competenza del 2025 – può essere effettuata solo dopo la conclusione dell’asta competitiva.
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