Erogazione somme per servizi formativi: sono imponibili

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Erogazione somme per servizi formativi: sono imponibili

Viene fornita risposta ad un’impresa che svolge attività di formazione professionale in ambito aziendale ed extra aziendale e che, al termine di un determinato percorso, rilascia delle Carte con le quali i giovani possono scegliere e acquistare determinati servizi formativi, nell'ambito dei criteri individuati dalla Provincia.

In particolare, i partecipanti anticipano la spesa per acquistare i servizi formativi indicati dalla Provincia e successivamente, previa esibizione della relativa documentazione di spesa, ne ricevono il rimborso dall'impresa istante nei limiti del valore della stessa carta. L’impresa, poi, riceverà dalla Provincia un ristoro per le somme corrisposte ai beneficiari delle Carte.

A livello fiscale, a quale regime vanno sottoposte queste Carte?

Il Tuir, ricorda l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 619 del 21 settembre 2021, riporta ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme quali borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, anche quando si tratta di somme date per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l'ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.

Nel caso sottoposto, la Carta rappresenta un titolo di credito che il beneficiario può utilizzare per acquisire servizi formativi a supporto di percorsi di auto-imprenditorialità, con il fine di agevolare l'inserimento dei medesimi nel mondo del lavoro.

Pertanto:

  • le somme percepite dai beneficiari costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c), Tuir). La loro determinazione avviene a norma dell’art. 51 del Tuir mentre, per quanto attiene alle ritenute alla fonte, entra in campo l’art. 23, DPR n. 600/1973;
  • le somme rimborsate dalla Provincia all’impresa che svolge la formazione non costituiscono reddito perché non sono un corrispettivo.

Si specifica che l’imponibilità delle somme di cui sopra non è esclusa, nemmeno in parte, da disposizioni speciali di esenzione dall'imposta sul reddito (come espressamente previsto per alcuni emolumenti, ad esempio le borse di studio per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia).

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