Esame scritto di avvocato: nelle buste solo fogli vidimati dalla commissione

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Il Consiglio di stato, con sentenza n. 4119 del 25 giugno scorso, ha confermato l'annullamento delle prove scritte sostenute da una candidata agli esami di abilitazione alla professione di avvocato in quanto nelle buste contenenti i primi due elaborati svolti dalla stessa erano stati rinvenuti alcuni fogli non vidimati dalla Commissione. 

Nel caso in esame è stato ritenuto fondato il motivo lamentato dalla Commissione d'esame mediante il quale si deduce che l’inserimento nella prima e seconda busta, da parte del candidato, di fogli non regolarmente vidimati e bollati si configurerebbe come segno distintivo ed anomalo, del tutto idoneo a rendere riconoscibili gli elaborati stessi. 

In particolare, viene sottolineato come “le regole che vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sono finalizzate a garantire l'anonimato della prove scritte, a salvaguardia della par condicio tra i candidati: ne consegue che ai fini in controversia rileva non tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione”.
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