Esonero agenzia di viaggio e tour operator, ultima chiamata

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Esonero agenzia di viaggio e tour operator, ultima chiamata

Scade il prossimo 9 settembre la possibilità di presentare il modulo di istanza online AT_2TER” per la prenotazione dell’esonero contributivo previsto dal Decreto Sostegni Ter a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

L’art. 4, comma 2-ter, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto un esonero contributivo totale, a favore delle predette imprese, per un periodo massimo di cinque mesi, anche non continuativi, per i mesi di competenza tra aprile ed agosto 2022. Come di consueto l’esonero è gestito dall’INPS che, dopo aver attribuito, in automatico, il codice di autorizzazione 2J alle matricole previdenziali interessate, ha emanato le indicazioni operative dapprima con il messaggio 6 luglio 2022, n. 2712, e poi con la circolare 27 luglio 2022, n. 89.

Caratteristiche dell’esonero e beneficiari

L’art. 4, comma 2-ter, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, concede ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, un esonero totale del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, da fruire entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, per un periodo massimo di cinque mesi, anche non continuativi, per i mesi di competenza da aprile ad agosto 2022.

L’esonero contributivo in commento è, dunque, rivolto alle imprese operanti nel predetto settore, fortemente colpito dall’emergenza sanitaria Covid-19, che sono caratterizzate dal codice ATECO appartenente alla divisione 79 (79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio; 79.12.00 – Attività dei tour operator; 79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi o ricreativi e d’intrattenimento; 79.90.19 – Servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca; 79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici).

In particolare, a tali imprese è stato attribuito d’ufficio dall’Istituto previdenziale entro il 30 giugno u.s., il codice di autorizzazione (CA) “2J che a decorrere dal mese di competenza giugno assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.

L’esonero, che dovrà essere riparametrato e applicato su base mensile, è, ai sensi del successivo comma 2-quater, cumulabile con altri esoneri o aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta.

Fermo restando il rispetto dei limiti di concedibilità dell’aiuto stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni (2,3 milioni di euro al 30 giugno 2022; imprese non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, salvo si tratti di micro o piccole imprese, sempreché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza), la concessione dell’esonero è, altresì, subordinata ai fondi massimi stanziati e pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022.

Ciò premesso, con la successiva decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Successivamente, dopo le prime indicazioni operative fornite dall’INPS con il messaggio 6 luglio 2022, n. 2712, sono state emanate le istruzioni per la richiesta dell’esonero in trattazione con la circolare 27 luglio 2022, n. 89.

Tuttavia, si rimane ancora in attesa di conoscere da parte dell’Istituto le modalità di fruizione con particolare riguardo alle modalità di esposizione nelle denunce contributive da parte dei datori di lavoro.  

Modalità di richiesta

Per aver diritto all’esonero in commento non è, però, sufficiente la “sola” attribuzione del codice di autorizzazione “2J”. Tale codice è, infatti, stato attribuito d’ufficio dall’INPS alle imprese caratterizzate da un codice ATECO della divisione 79, prima della scadenza prevista del 30 giugno 2022 (si noti, al riguardo, che le prime indicazioni operative sono state pubblicate solo il 6 luglio u.s.).

I datori di lavoro interessati alla fruizione della misura dovranno procedere ad inoltrare richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante utilizzando l’apposito modulo di istanza online denominato “AT_2TER, come di consueto, disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), entro il 9 settembre 2022 e fornendo le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del datore di lavoro;
  • la matricola previdenziale;
  • le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande impresa);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione che potrà essere determinato anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022;
  • se il contratto collettivo applicato preveda o meno l’erogazione della quattordicesima mensilità nel periodo aprile/agosto 2022;
  • la forza aziendale media per il periodo aprile/agosto 2022.

Inoltrata l’istanza, il sistema rilascerà un’apposita ricevuta di avvenuta presentazione.

L’Istituto previdenziale procederà, dunque, a:

  • verificare che la matricola previdenziale indicata sia caratterizzata da un codice ATECO della divisione “79” e che sia stato preventivamente attribuito il CA “2J”;
  • verificare la coerenza dell’importo richiesto;
  • in caso di esito positivo al controllo di cui al punto precedente, autorizzerà provvisoriamente la fruizione dell’esonero per l’ammontare indicato nella domanda, risultando quest’ultima in stato “accolta provvisoria”;
  • diversamente, in caso di importo superiore rispetto a quanto calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, verrò autorizzato il solo importo calcolato dall’INPS, risultando l’istanza “accolta parziale provvisoria”.

Nell’ultima ipotesi sopra menzionata, il datore di lavoro che ritenesse non coerente il quantum di esonero calcolato dall’Istituto potrà presentare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione massima, una richiesta di riesame di quanto effettivamente spettante alla Struttura territorialmente competente.

In caso di mancato riscontro da parte dell’INPS entro i successivi 30 giorni, la richiesta di riesame si riterrà rigettata con diritto alla fruizione del solo esonero parzialmente accolto precedentemente.

Atteso che l’esonero è riconosciuto nel limite delle minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022, l’importo spettante sarà, altresì, soggetto al predetto limite di spesa, sicché l’effettiva fruizione sarà subordinata all’esito definitivo degli importi.

Condizioni di fruizione e misura dell’esonero

Come sopra anticipato, l’esonero si sostanza in uno sgravio totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato instaurati o instaurandi, ivi inclusi i rapporti di apprendistato, da parte dei datori di lavoro operanti nei predetti settori di attività.

Rientrano, dunque, tutti i rapporti di lavoro attivi tra i mesi di competenza aprile ed agosto 2022.

Non trattandosi di un incentivo all’assunzione, ma di un c.d. beneficio contributivo, l’agevolazione in commento non è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ma alle “sole” disposizioni di cui all’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovverosia:

  • la regolarità degli obblighi contributivi ai sensi della normativa in materia di DURC;
  • l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro ed il rispetto degli altri obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Fermo restando il limite di contribuzione datoriale sgravabile, si rammenta che non potranno essere oggetto di esonero:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 4/2022;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, parimenti, esclusi dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni non aventi natura previdenziale ma concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Cumulo con altri incentivi

Ai sensi dell’art. 4, comma 2-ter, del Decreto Sostegni Ter, l'esonero in commento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Ciò assunto, lo sgravio troverà applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione datoriale astrattamente sgravabile e sempreché non vi sia espresso divieto di cumulo da altra disposizione normativa. Pertanto, fermo restando il limite di contribuzione datoriale oggetto di esonero, la misura trova cumulabilità con altre agevolazioni applicate ai singoli rapporti di lavoro di tipo contributivo (es. incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno dodici mesi ai sensi dell’art. 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/2012) ovvero di tipo economico (es. assunzione di beneficiari in NASpI, incentivi all’assunzione di lavoratori disabili, etc.).

La condizione di cumulabilità sembra, altresì, sussistere anche con l’esonero previsto dall’art. 4, comma 3, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per la sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo nelle imprese con meno di venti dipendenti, ovvero con la c.d. Decontribuzione Sud.

Diversamente, deve ritenersi esclusa la possibilità di cumulare l’esonero in commento con altre agevolazioni contributive quali “GECO” (ex art. 1, commi da 100 a 105 e 107, L. n. 205/2017, per espresso divieto della normativa), anche nella versione rivisitata dalla legge di Bilancio 2021, ovvero con l’esonero per l’assunzione di donne, esclusivamente nei termini di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 16 a 19 (misura al 100%). 

Resta fermo che, in caso di cumulo tra più esoneri, incentivi o sgravi contributivi, la misura in commento troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale non esonerata ad altro titolo.

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

INPS – Messaggio 6 luglio 2022, n. 2712

INPS – Circolare 27 luglio 2022, n. 89

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