Esonero contributivo per l’assunzione di giovani

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Esonero contributivo per l’assunzione di giovani

La Legge di Bilancio 2018, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, riconosce ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero spetta per i giovani che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto:

  • per il 2018 il trentacinquesimo anno di età;
  • dal 2019 il trentesimo anno di età;

e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

L'esonero si applica, per un periodo massimo di dodici mesi - fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua - anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.

Qualora l’assunzione sia di:

  • studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuolalavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza;
  • studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;

ed avvenga entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, l’esonero è totale, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua ed il previsto requisito anagrafico.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 29 dicembre 2017 – In Gazzetta la legge di bilancio – Schiavone

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