Esonero della quota contributiva a carico dei lavoratori, prime indicazioni INPS

Pubblicato il



Esonero della quota contributiva a carico dei lavoratori, prime indicazioni INPS

Fornite le prime indicazioni amministrative sull’esonero della quota a carico dei lavoratori dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista per l’anno 2022, per i soggetti che non superano la retribuzione imponibile mensile di euro 2.692 euro, maggiorata, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità.

La misura, prevista dalla legge di Bilancio 2022, all’art. 1, comma 121, non incide sulla posizione previdenziale del lavoratore atteso che, per espressa previsione normativa, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le istruzioni sulle modalità applicative sono state fornite con la circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43. I periodi di competenza pregressi ovvero quelli decorrenti dal mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione corrente potranno essere recuperati nei flussi Uniemens di competenza marzo, aprile e maggio 2022.

Esonero 2022 sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti

Il comma 121, art. 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto, in via eccezionale, un esonero sulla quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore dipendente, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per un importo pari a 0,8 punti percentuali, da applicarsi ai soli soggetti aventi una retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di euro 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità. Come anticipato in premessa, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’esonero in commento i rapporti di lavoro domestico, la cui contribuzione è strettamente correlata al quantum di ore lavorative settimanali del prestatore ed è notevolmente ridotta rispetto alle aliquote ordinarie. Diversamente, l’esonero è applicabile anche ai rapporti di apprendistato.

Il parametro di riferimento per l’applicazione dell’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2022 sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti è unicamente quello relativo alla retribuzione mensile massima prevista dalla norma in commento. Essendo l’esonero in questione applicabile alla generalità dei settori produttivi e non essendo legato a particolari aree geografiche, nonché considerando che la concreta applicazione si pone come un vantaggio a carico del lavoratore dipendente e non già dell’impresa, la misura non rientra nella nozione dei c.d. Aiuti di Stato e, dunque, non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e non è subordinata all’autorizzazione della Commissione.

Assetto e misura dell’esonero

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti delle imprese del settore pubblico e privato, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori. La misura, applicabile per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022, è legata al limite di retribuzione – ai fini previdenziali – di euro 2.692,00.

I dubbi interpretativi sorti sull’effettiva platea dei destinatari dell’esonero in commento, derivanti dal tenore letterale della disposizione normativa rispetto al quantum retributivo utile ad individuarne i soggetti beneficiari, sono stati chiariti con la circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43, a mente della quale la sopradetta retribuzione mensile di euro 2.692,00 deve essere intesa per tredici mensilità.

In particolare, stante il testo normativo, secondo cui in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la parola rateo deve essere interpretata nel senso che ci si riferisce all’intera tredicesima mensilità.

Secondo il punto 3) della richiamata circolare amministrativa, l’esonero è riconosciuto, nella misura dello 0,80 punti percentuali, nel mese di competenza dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese (laddove inferiore a 2.692 euro) che sull’importo della tredicesima mensilità.

Nel caso in cui i ratei fossero erogati nei singoli mesi, l’accesso alla riduzione contributiva in commento sarà possibile sino alla retribuzione complessiva di euro di 2.916 euro (2.692 euro + 224 euro). Chiaramente, laddove il rapporto di lavoro dovesse cessare prima del mese di dicembre 2022, la riduzione potrà essere applicata in quota parte sulla tredicesima mensilità erogata nel cedolino paga di cessazione.

Le eventuali mensilità aggiuntive previste dai contratti collettivi nazionali (es. quattordicesima) non potranno godere dell’esonero in trattazione.

Aliquota “2021” c/dipendente

Riduzione 2022

Aliquota “2022” c/dipendente

9,19%

0,80%

8,39%

Condizioni per il godimento dell’esonero

Per il godimento dell’esonero in trattazione, non essendo la misura rivolta alle imprese lato sensu intese, non saranno applicabili le note prescrizioni in materia di agevolazioni contributive. Invero, non troveranno applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione ex art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e le regole in materia di possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Agendo sulla contribuzione a carico del lavoratore, l’esonero è cumulabile con tutti gli ulteriori incentivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione dovuta.

Il doppio effetto sull’imposizione fiscale

Il beneficio, incidendo sulla contribuzione previdenziale a carico del lavoratore fiscalmente dedotta, completa il quadro delle misure di riduzione del cuneo fiscale adottate dal Governo con la legge di Bilancio 2022. Giacché la minore contribuzione a carico del lavoratore comporterà – a parità di retribuzione erogata – un imponibile fiscale superiore, l’esonero consentirà – come si evidenzia nel seguente esempio – un aumento del netto percepito in busta paga.

No esonero art. 1, c. 121, L. n. 234/2021

Con esonero art. 1, c. 121, L. n. 234/2021

Retribuzione lorda

€ 1.500,00

Retribuzione lorda

€ 1.500,00

INPS c/dipendente

€ 137,85

INPS c/dipendente

€ 125,85

Imponibile Fiscale

€ 1.362,15

Imponibile Fiscale

€ 1.374,15

Irpef lorda

€ 315,54

Irpef lorda

€ 318,54

Altre detrazioni

€ 248,08

Altre detrazioni

€ 247,00

Irpef netta

€ 67,46

Irpef netta

€ 71,54

Retribuzione netta

€ 1.294,69

Retribuzione netta

€ 1.302,61

L’evidenziato aumento deve essere considerato nella più ampia riforma dell’imposizione fiscale sul reddito delle persone fisiche che ha già visto ridurre il cuneo fiscale dei cedolini paga dei lavoratori dipendenti.

Esposizione nel flusso Uniemens

Il nuovo sgravio contributivo previsto dall’art. 1, comma 121, legge di Bilancio 2022, potrà essere esposto a decorrere dal mese di competenza marzo 2022, valorizzando, per i lavoratori ai quali spetta il benefico, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell’elemento <Contributo> dovrà essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre l’esonero, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Il recupero dell’esonero relativo ai mesi precedenti all’emanazione della circolare INPS (da gennaio 2022 alla mensilità precedente a quella di trasmissione) potrà avvenire nelle denunce contributive di competenza marzo, aprile e maggio 2022, ripetendo la predetta sezione InfoAggcausaliContrib per tutti i mesi di arretrato.

L’esonero spettante per la tredicesima mensilità ovvero la corresponsione del rateo dovrà, invece, essere come di seguito valorizzata:

  •  nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Gli arretrati relativi ai ratei di tredicesima erogati potranno essere esposti con il codice causale “L026”.

QUADRO NORMATIVO

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

INPS – Circolare 22 marzo 2022, n 43

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito